Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/03/1984 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma

quarto, della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1982 dal

Tribunale di Frosinone nel procedimento civile vertente tra s.p.a.

Elicotteri Meridionali e Crescenzi Alessandro, iscritta al n. 746 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 74 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che con ordinanza 23 giugno 1982, e nel procedimento

civile di cui all'epigrafe, il Tribunale di Frosinone sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, quarto comma,

legge 2 aprile 1968 n. 482, rilevando che, giusta la costante

interpretazione della Corte di cassazione, doveva ritenersi

imprescindibile la richiesta del datore di lavoro per la costituzione

del rapporto di lavoro nei confronti delle categorie protette dalla

legge,

che, però, così interpretando la detta norma, ne resterebbe

vulnerato - ad avviso del Tribunale - l'art. 4 della Costituzione che,

riconoscendo a tutti i cittadini il diritto al lavoro, a fortiori

dovrebbe tutelare i soggetti minorati, così come si evince dallo

spirito della legge in parola e dalle altre disposizioni

protezionistiche delle dette categorie;

che, peraltro, il Tribunale nel dispositivo dell'ordinanza, oltre

alla lamentata incompatibilità in relazione all'art. 4 Cost., inseriva

altresì un asserito contrasto della norma coll'art. 3 Cost., senza

averne dato in motivazione alcuna giustificazione,

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale

ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata in quanto spetta

al legislatore scegliere le sanzioni per l'inadempienza ai precetti

costituzionali, specie quando entrano in conflitto con altri diritti

costituzionalmente tutelati, come - nella specie - la libertà

dell'iniziativa economica: a fronte della quale evidentemente al

legislatore è parso inopportuno garentire il diritto del minorato

attraverso l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre a,

sensi dell'art. 2932 cod. civ., ma si è dato carico di sanzionare

l'inadempimento sia attraverso la pena (ex art. 23 della legge), sia

attraverso i principi generali sulla responsabilità extracontrattuale,

di cui la giurisprudenza ha già fatto applicazione.

Considerato che, però, dev'essere innanzitutto valutata la

rilevanza della sollevata questione in ordine alla fattispecie

concreta, mentre l'ordinanza del Tribunale di Frosinone non lo consente

in quanto non vi è alcun cenno alla rilevanza nemmeno per implicito,

essendo esposta esclusivamente la pura questione astratta di

legittimità costituzionale;

che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente

inammissibile per assoluta carenza di motivazione in ordine alla

rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile, per assoluta mancanza di

motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968,

n. 482, sollevata dal Tribunale di Frosinone con ordinanza n. 746/82 in

relazione agli artt. 3, secondo comma, e 4 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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