Corte costituzionale

Ordinanza n. 292/1986

Altra decisione · depositata il 23/12/1986 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26, del regio

decreto 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle

leggi sul Consiglio di Stato), 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), 100 del codice

di procedura civile, 22 e 91 del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa l'11 gennaio 1979 dal Pretore di Napoli nel

procedimento penale a carido di D'Ambrosio Gennaro, iscritta al n.

271 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 161 dell'anno 1979;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza dell'11 gennaio

1979, ha denunciato: a) in riferimento agli artt. 2, 3, primo e

secondo comma, 24, primo e secondo comma, e 32 della Costituzione,

l'illegittimità degli artt. 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n.

1054, 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 100 del codice di

procedura civile, 22 e 91 del codice di procedura penale, "nella

parte e nella misura in cui non riconoscono la legittimazione delle

associazioni private riconosciute a difendere nelle debite sedi di

tutela gli interessi generali costituzionalmente garantiti, per cui

esse hanno ottenuto il riconoscimento governativo"; b) in riferimento

all'art. 2 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 304 del

codice di procedura penale, "nella parte e nella misura in cui impone

l'obbligo della comunicazione giudiziaria all'indiziato, prima

dell'assunzione da parte del magistrato procedente di elementi a

delibazione dell'indicazione di reità contenuta nella denuncia o

querela";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo, quanto alla prima questione, che le denunce

concernenti gli artt. 26 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, 4

della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e 100 del codice di procedura

civile vengano dichiarate inammissibili perché irrilevanti, e le

denunce concernenti gli artt. 22 e 91 del codice di procedura penale

vengano dichiarate non fondate; quanto alla seconda questione, che la

denuncia dell'art. 304 del codice di procedura penale venga

dichiarata inammissibile e, comunque, non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,

è entrata in vigore la legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), il

cui art. 18, quarto comma, così dispone: "Le associazioni di

protezione ambientale individuate in base all'art. 13 della presente

legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e

ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa per l'annullamento

di atti illegittimi";

e che spetta al giudice a quo valutare se, alla stregua della

normativa sopravvenuta, la prima questione sia ancora rilevante;

che identica pronuncia va adottata con riguardo alla seconda

questione, in quanto prospettata dal giudice a quo come "strettamente

connessa" con la precedente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.

Il direttore di cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:292 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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