Art. 1434 c.c. — Violenza
La violenza e' causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
La violenza e' causa di annullamento del contratto, anche se esercitata da un terzo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 1434 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di violenza morale, i requisiti di tale vizio invalidante del consenso previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, piuttosto, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo, ferma restando la necessità che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa.
Art. 1434 c.c. · Art. 1435 c.c. · Art. 1427 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Lasciata nell'orbita della mancanza di volontà l'ipotesi di violenza fisica, il nuovo codice ha preso in considerazione la violenza morale. La nozione di questa violenza ha ricevuto un'importante precisazione: è la minaccia di male ingiusto e notevole (articolo 1435) ma è anche la minaccia di un male di per sè non ingiusto, quando è diretta a conseguire vantaggi esorbitanti (articolo 1438). Questa estensione del concetto di violenza, già espressa dalla giurisprudenza, sanziona lo smodato uso dei poteri dati dalla legge. Se, minacciando l'uso del proprio diritto, si consegue un risultato, non soltanto eccedente la realizzazione del diritto stesso, ma anche ripugnante ad ogni senso di giustizia, si presume che ciò sia accaduto per una restrizione della libertà di volere, e quindi che sia rimasto viziato il volere di chi ha consentito all'attribuzione ingiusta. La minaccia è causa di annullamento anche se proviene dal terzo (art. 1434), per quanto l'altro contraente sia stato in buona fede; non si è perciò soddisfatta l'aspirazione di chi avrebbe voluto che il contratto rimanesse valido nel caso di violenza del terzo non conosciuta dal contraente, com'è valido quando è stato determinato dal dolo del terzo se l'altro contraente non ne ebbe notizia (art. 1439, secondo comma). La diversa disciplina adottata circa gli effetti della violenza e del dolo proveniente da terzi, conforme alla tradizione e ai criteri accolti dalla maggior parte dei codici moderni, è sorretta da considerazioni di carattere sostanziale. La violenza agisce direttamente sulla libertà del volere, mentre il dolo opera sull'intelligenza che deve guidare il volere stesso. Come pressione diretta, la violenza influisce più gravemente e più irresistibilmente sul processo formativo della volontà; ed è quindi giusto dare, contro di essa, una protezione maggiore di quella che si dà contro il dolo. Non viene tutelato l'affidamento che si era formato a causa dell'ignoranza dell'azione violenta del terzo, perchè è eccessivo far prevalere le esigenze della buona fede di una parte, di fronte alla grave situazione antigiuridica creata dalla minaccia nell'altra parte che ne è stata vittima; questa situazione ha in sè una antigiuridicità senza dubbio maggiore di quella provocata dal dolo, il quale, in fondo, si risolve in un errore. Si accenna qui, naturalmente, al dolo causam dans, mentre il dolo incidens (art. 1440) altro effetto non provoca se non quello di obbligare al risarcimento del danno. Dell'azione di annullamento.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 653
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1434 · fonte del testo
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