Corte costituzionale

Ordinanza n. 339/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/06/1989 · relatore Renato Dell'Andro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge

28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1988 dal Pretore

di Capri nel procedimento penale a carico di Califano Antonietta ed

altro, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1988 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie

speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che con ordinanza 9 maggio 1988 il Pretore di Capri ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47

(Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia,

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in

cui consente di ritenere dolosamente infedele e quindi di sanzionare

penalmente la richiesta di sanatoria per manufatti ultimati il 1°

ottobre 1983 e successivamente parzialmente demoliti in ottemperanza

di provvedimenti sanzionatori del Sindaco;

che, in particolare, il giudice a quo ritiene che la

disposizione impugnata determini un'ingiustificata disparità di

trattamento fra l'autore di un manufatto abusivo completato prima del

1° ottobre 1983, che lo abbia dopo tale data parzialmente demolito,

in ottemperanza di ordine di demolizione del Sindaco e lo abbia poi

ricostruito e l'autore d'un uguale manufatto, che invece non abbia

ottemperato all'ingiunzione di demolizione, il quale può conseguire

la sanatoria, persino per le opere non ultimate (alla data del 1°

ottobre 1983) per effetto di provvedimenti amministrativi o

giurisdizionali (art. 43 legge n. 47 cit.);

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per

irrilevanza;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che gli

imputati sono stati tratti a giudizio per aver presentato una

dichiarazione dolosamente infedele, in quanto attestante che la

costruzione abusiva era stata ultimata entro il 1° ottobre 1983

mentre in realtà essa, pur essendo stata ultimata entro tale data,

era stata, successivamente, parzialmente abbattuta, in ottemperanza

ad un ordine di demolizione del Sindaco e quindi abusivamente

ricostruita;

che l'assunto, secondo il quale il reato di cui all'art. 40

della legge n. 47 del 1985 è diverso da quello di (ri)costruzione

abusiva, non rileva al fine di giustificare la mancata indicazione,

nella domanda tesa ad ottenere il condono di cui alla legge n. 47 del

1985, dell'avvenuta ricostruzione, sia pur parziale, del manufatto in

discorso dopo il 1° ottobre 1983;

che questa Corte non ha da esaminare questioni di merito,

essendo stato impugnato, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,

soltanto l'art. 40;

che ogni questione sulla rilevanza delle omissioni o delle

inesattezze e, pertanto, sulla natura "dolosamente infedele" della

domanda di cui al primo comma dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985

spetta al giudice a quo;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità

costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie) in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di

Capri con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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