Art. 25 — Società ed altri enti

Le societa', le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio e' stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione e' situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:

  • a)la natura giuridica;
  • b)la denominazione o ragione sociale;
  • c)la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
  • d)la capacita';
  • e)la formazione, i poteri e le modalita' di funzionamento degli organi;
  • f)la rappresentanza dell'ente;
  • g)le modalita' di acquisto e di perdita della qualita' di associato o socio nonche' i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualita';
  • h)la responsabilita' per le obbligazioni dell'ente;
  • i)le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 25, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11964/2025

    7 maggio 2025

    Alla luce della pronuncia della CGUE del 25 aprile 2024 (causa C-276/22), l'art. 25, comma 1, della l. n. 218 del 1995 non può essere interpretato nel senso che una società costituita in uno Stato membro, la cui sede amministrativa o il cui oggetto principale si trova in Italia, è integralmente soggetta alla legge italiana, in quanto ciò comporta una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dall'art. 54 del TFUE, che può essere limitata solo se giustificata da motivi imperativi di interesse generale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, in applicazione degli artt. 25 l. n. 218 del 1995 e 2381 c.c., aveva dichiarato nullo l'atto di attribuzione di poteri gestori ad un terzo estraneo alla compagine della società, avente sede in Lussemburgo ed esercente la propria attività in Italia).

    Art. 25 · Art. 2381 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 123 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art25 · fonte del testo

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