Art. 95 c.p.c. — Spese del processo di esecuzione

Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

EsecuzioneVersione 0.2

Atto di pignoramento presso terzi

Pignoramento di crediti del debitore presso uno o più terzi, con intimazione al terzo, avvertimenti dell’art. 492, citazione del debitore e invito al terzo per la dichiarazione.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 95 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22105/2025

    31 luglio 2025

    Per spese "necessarie" del processo esecutivo - che il creditore procedente ha l'onere di anticipare ex artt. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 95 c.p.c. - devono intendersi non solo quelle occorrenti a garantire la stessa esistenza fisica ed economica del bene pignorato, riconducibili alla funzione strettamente conservativa della custodia, bensì, alla luce della nuova veste assunta da quest'ultima quale "gestione attiva" del compendio pignorato, tutte quelle che, all'esito della prudente valutazione del giudice dell'esecuzione ex art. 560 c.p.c., appaiono indispensabili al proficuo raggiungimento dello scopo ultimo dell'esecuzione forzata, ossia la liquidazione del bene pignorato per la soddisfazione dei creditori concorrenti. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha evidenziato che vanno di norma considerate necessarie, a titolo meramente esemplificativo e se debitamente autorizzate, le spese relative alla registrazione di un contratto di locazione del bene pignorato, quelle per l'avvio di un'azione giudiziaria da parte del custode nonché quelle finalizzate alla percezione dei frutti civili o naturali, così come quelle di regolarizzazione catastale o, eventualmente, di installazione di un sistema di allarme).

    Art. 95 c.p.c. · Art. 8 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 2912 c.c. · Art. 560 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 239 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11800/2025

    5 maggio 2025

    Nelle spese per gli atti necessari al processo ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 rientrano, in quanto strumentali all'espropriazione forzata, le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, ossia quelle indissolubilmente finalizzate a mantenerlo in fisica e giuridica esistenza, mentre ne sono escluse quelle che non hanno un'immediata funzione conservativa della sua integrità, come le spese dirette alla manutenzione ordinaria o straordinaria, sicché il creditore procedente e il custode non sono passivamente legittimati rispetto a domande di rimborso per spese manutentive o riparative effettuate dal conduttore, ma asseritamente gravanti sul locatore, o rispetto a domande di riduzione del corrispettivo per vizi della cosa locata, poiché tale legittimazione spetta al locatore esecutato, il quale, ai sensi dell'art. 1577 c.c., è tenuto a rimborsare il conduttore dei costi delle riparazioni che non sono a suo carico.

    Art. 95 c.p.c. · Art. 65 c.p.c. · Art. 559 c.p.c. · Art. 560 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 207 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 109/2022

    Questione inammissibile
    5 maggio 2022

    La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della norma censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale. ( Precedenti: S. 52/2022-mass. 44536; S. 105/2018-mass. 40768 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Pavia in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, terzo comma, 36 e 111, primo comma, Cost. - dell'art. 95 cod. proc. civ., nella parte in cui limita la liquidazione dei compensi a favore del difensore della parte creditrice alla capienza del ricavato della espropriazione forzata, omettendo di prevedere che la sua applicazione sia esclusa in caso di liquidazione delle spese a carico dell'erario ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002. Il rimettente si è limitato ad asserire la pregiudizialità della questione rispetto alla definizione del processo principale, mentre un'attenta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale avrebbe evidenziato ragioni di ordine testuale e sistematico idonee ad escludere l'operatività della norma censurata nella liquidazione delle spettanze dell'avvocato del creditore ammesso al patrocinio a spese dello Stato).

    Art. 95 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art95 · fonte del testo

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