Art. 64 — Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratto collettivi (Art. 68-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.30 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.19, commi 1 e 2 del d.lgs n.387 del 1998)

Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 63, e' necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'ARAN ai sensi dell'articolo 40 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilita' di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 49. Il testo dell'accordo e' trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa puo' essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre i] termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi di' impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo. Quando per la definizione di altri processi e' necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e' gia' intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai sensi del comma 3, puo' condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte.

Testo vigente dal 9 maggio 2001

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 268/2003

    Questione inammissibile
    22 luglio 2003

    Manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 64, comma 2, e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli articoli 24 e 39 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce – nel testo risultante a seguito della sopravvenuta abrogazione, ad opera dell’art. 43, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , del secondo comma dell’art. 53 del decreto legislativo n. 29 del 1993 – che, quando insorgono controversie interpretative di contratti collettivi, l’accordo sull’interpretazione autentica della clausola, intervenuto tra l’Aran e le organizzazioni sindacali stipulanti, sia vincolante per le parti in giudizio. Il rimettente non ha, infatti, considerato, nella fattispecie in esame, che la clausola controversa del contratto collettivo, all’esito della procedura pregiudiziale, non risulta modificata nel suo originario significato precettivo, dovendosi così ritenere invariato l’ambito della cognizione del giudice rispetto alla disciplina esistente al momento della domanda.

    Art. 64 TU pubblico impiego · Art. 49 TU pubblico impiego · Art. 24 cost. · Art. 39 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 199/2003

    Questione infondata
    5 giugno 2003

    Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevate in riferimento agli articoli 101, 102, 111, 24 e 39 della Costituzione. È evidente, infatti, il carattere meramente ipotetico, e con ciò stesso l'irrilevanza, delle proposte questioni: non essendo stata rimessa all'ARAN la questione interpretativa relativa al contratto collettivo di comparto e neppure, quindi, avviata la procedura eventualmente idonea a sfociare in un accordo, non si è verificata nel giudizio 'a quò la paventata "situazione caratterizzata da una commistione fra il piano normativo e quello giudiziario" né il conseguente (asserito) trasferimento della "decisione…dalla sede del processo in corso…ad altra sede"; né, ancora, la concreta situazione suscettibile di dar luogo agli ulteriori, pretesi contrasti con i precetti costituzionali.

    Art. 64 TU pubblico impiego · Art. 101 cost. · Art. 102 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 233/2002

    Questione inammissibile
    7 giugno 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice del lavoro arresti temporaneamente il processo per consentire l'interpretazione autentica delle clausole contrattuali da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie, e, nell'ipotesi in cui non intervenga l'accordo sulla interpretazione autentica, decida con sentenza non definitiva la questione interpretativa e disponga l'ulteriore trattazione della causa. Infatti il rimettente, pur assumendo che si pone, nella specie, un "delicato problema di interpretazione", non fornisce una adeguata motivazione circa la necessità di dover fare applicazione, al caso sottoposto alla sua cognizione, della norma censurata.

    Art. 64 TU pubblico impiego · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 39 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art64 · fonte del testo

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