Art. 152 — Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali

Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non puo' essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e l'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilita' di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo.42

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

42

La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2017, n. 241 (in G.U. 1ª 22/11/2017 n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111".

Testo vigente dal 23 novembre 2017

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 241/2017

    Ha colpito questo articolo
    20 novembre 2017

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Così deciso in Roma, nella sede della C…

    Art. 152 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 38 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 85/1979

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 1979

    dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 9 della legge 11 agosto 1973, n. 533, nella parte in cui non include, tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali, i destinatari di assistenza pubblica. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della…

    Art. 152 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 9 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 71/1998

    Questione infondata
    20 marzo 1998

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Macerata, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo de…

    Art. 152 Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 novembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2011 al 23 novembre 2017.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2017, n. 241 (in G.U. 1ª 22/11/2017 n. 47), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 152, ultimo periodo, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art152 · fonte del testo

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