La sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il solvens attivi un autonomo giudizio, ovvero formuli in sede di gravame, per evidenti ragioni di economia processuale e analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2, e 402, comma 1, c.p.c., un'apposita domanda in tal senso. (Nella specie, la S.C., ha rilevato che il ricorrente aveva formulato, nell'ambito di un precedente giudizio avente ad oggetto il merito della controversia, uno specifico motivo di impugnazione sulla questione delle spese versate in esecuzione della sentenza di primo grado e non rimborsate, sicché la promozione di un autonomo giudizio costituiva un inutile dispendio di attività processuale, sanzionato con la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.).
Art. 402 c.p.c. · Art. 96 c.p.c. · Art. 316 c.p.c. · Art. 474 c.p.c.