Affidamento condiviso

Art. 1 affidamento condiviso — Modifiche al codice civile

L'articolo 155 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli). - Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potesta' genitoriale e' esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino la potesta' separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita', da determinare considerando:

  • 1)le attuali esigenze del figlio;
  • 2)il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • 3)i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • 4)le risorse economiche di entrambi i genitori;
  • 5)la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.». Dopo l'articolo 155 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: «Art. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso). - Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori puo', in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Art. 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli). - I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potesta' su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita' del contributo. Art. 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge puo' chiedere, se il mutamento interferisce con le modalita' dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici. Art. 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). - Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Art. 155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore). - Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice puo' assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».

Testo vigente dal 1 marzo 2006

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 310/2009

    Questione inammissibile
    20 novembre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, ultimo comma, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, censurato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui - nei giudizi di competenza del tribunale per i minorenni aventi ad oggetto la quantificazione del contributo al mantenimento del minore posto a carico del genitore non coniugato - non prevede che il decreto, notificato all'interessato e al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, cui le parti e il debitore possono proporre opposizione entro venti giorni dalla notifica. Infatti, il rimettente non sperimenta la possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione e neppure contesta la diversa lettura che altri giudici minorili hanno dato della norma censurata. Sulla manifesta inammissibilità per omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, da ultimo, ordinanze n. 244, n. 171 e n. 155/2009.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 111 cost. · Art. 745 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 308/2008

    Questione infondata
    30 luglio 2008

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155- quater , primo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, anche in combinato disposto con l'art. 4 della stessa legge, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione, nella parte in cui prevede la revoca automatica dell'assegnazione della casa familiare nel caso in cui l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile un'interpretazione conforme a Costituzione e premesso, altresì, che l'evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole, la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta (instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. - Sulla impossibilità di dichiarare l'illegittimità di una disposizione allorquando della stessa è possibile darne un'interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis : sentenze n. 379/2007, 356/1996, nonché ordinanza n. 87/2007. - Sulla circostanza che l'assegnazione della casa coniugale è strettamente funzionale all'interesse dei figli, v., citate, sentenze n. 166/1998, n. 394/2005.

    Art. 155-quater c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 421/2007

    Questione inammissibile
    5 dicembre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 155- quater , secondo comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, nella parte in cui ricollega automaticamente all'inizio di un rapporto di convivenza more uxorio od alla celebrazione di nuove nozze la cessazione del diritto al godimento della casa coniugale in capo all' ex coniuge assegnatario, con esclusione di ogni valutazione discrezionale da parte del giudice. Invero, il giudice rimettente ha omesso una compiuta descrizione della fattispecie, impedendo così di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al giudizio principale, con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza della questione. - In relazione alla insufficiente descrizione della fattispecie, che si risolve in carenza di motivazione sulla rilevanza, v, citate, ex plurimis, ordinanze nn. 132, 129, 127, 92, 91, e 72/2007.

    Art. 155-quater c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2006-02-08;54~art1 · fonte del testo

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