Art. 22 fallimento — Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento

Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti. Entro ((trenta giorni)) dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla ((corte d'appello)) che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita' aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. 50 Il decreto della ((corte d'appello)) e' comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15. 50 Se la ((corte d'appello)) accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari. 50 I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della ((corte d'appello)). 50

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145), ha dichiarato, "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge fallimentare, nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile".

Corte Costituzionale

35

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 20 luglio 1999 n. 328 (in G.U. 1a s.s. 28/07/1999 n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo alla corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande proposte dallo stesso debitore".

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 22 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12708/2026

    5 maggio 2026

    In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, se la pronuncia resa in sede di reclamo contro la sentenza di fallimento, ai sensi dell'art. 18 l.fall., è cassata con rinvio ed il processo non viene riassunto nel termine prescritto, non trova applicazione l'art. 393 c.p.c. ma l'art. 310, comma 2 c.p.c., cosicché si estingue unicamente il giudizio di reclamo, mentre passa in giudicato la sentenza dichiarativa di fallimento.

    Art. 22 fallimento · Art. 310 c.p.c. · Art. 336 c.p.c. · Art. 338 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 27 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 328/1999

    Ha colpito questo articolo
    20 luglio 1999

    Per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., deve essere dichiarato illegittimo l'art. 22, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo alla Corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande eventualmente proposte dallo stesso debitore. Il provvedimento di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento può infatti abbracciare anche la statuizione, conseguenziale a detto rigetto, su tali domande (nella specie: di condanna al rimborso delle spese o al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata), ed è appunto in relazione a tale più ampio contenuto che il precludere al debitore la legittimazione al reclamo accordandola, invece, al creditore, viene a determinare un evidente quanto ingiustificato squilibrio tra le parti in causa, non consentito dal principio di "parità delle armi". - V. la precedente massima A. Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge fallimentare, nella parte in cui negava al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del tribunale di rigetto dell'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile, S. n. 127/1975. red.: S. Pomodoro

    Art. 22 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 310/1992

    Questione infondata
    1 luglio 1992

    La disciplina - contenuta nell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - secondo cui, se la Corte di appello accoglie il ricorso del creditore avverso il decreto del tribunale che respinge l'istanza di fallimento "rimette di ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento", perché sia sempre e comunque questo a pronunciare la dichiarazione di fallimento, appare, come del resto già affermato dalla Corte in relazione all'art. 101 della Costituzione, costituzionalmente legittima ed in particolare non lesiva dei principi costituzionali espressi dagli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 111, primo comma, della Costituzione. Quanto al primo dei suddetti parametri costituzionali, che vuole i giudici soggetti soltanto alla legge, deve ribadirsi che il giudice, nel decidere, si mantiene comunque sotto l'imperio esclusivo della legge anche quando dispone, come nella specie, che egli adegui il proprio convincimento a ciò che ha deciso altra sentenza emessa nella stessa causa; mentre, riguardo al parametro espresso dall'art. 107, terzo comma, è da escludersi la configurabilità della lamentata subordinazione gerarchica del tribunale alla Corte di appello, in quanto il decreto del secondo giudice, destinato ad essere vincolativamente recepito e posto a premessa nella sentenza dichiarativa di fallimento, è pur sempre un provvedimento giurisdizionale che non costituisce, sotto alcun aspetto, espressione di un potere di supremazia gerarchica di un organo sull'altro; quanto all'art. 111, primo comma, infine, non difetta la motivazione della declaratoria di fallimento, giacché la struttura duale che il provvedimento assume nella specie, come del resto affermato dalla stessa giurisprudenza della Corte regolatrice, fa si' che la motivazione, lungi dall'essere carente, sia desunta, per espresso "iussum legis", dal contenuto del precedente provvedimento della Corte di appello. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 111, primo comma, Cost.). - In termini, sull'esclusione della violazione del principio costituzionale di cui all'art. 101, secondo comma, Cost., S. n. 142/1971, concernente la stessa norma impugnata, nonché S. n. 50/1970, in relazione all'art. 384 cod.proc.pen., e S. n. 241/1991, in relazione all'art. 28, secondo comma, cod.proc.pen..

    Art. 22 fallimento · Art. 101 cost. · Art. 107 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 180/1972

    Questione infondata
    12 dicembre 1972

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) già dichiarata non fondata in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, con sentenza n. 142 del 16 giugno 1971.

    Art. 22 fallimento · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 7 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti. Entro tolto: quindici aggiunto: trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla tolto: Corte aggiunto: corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. … responsabilita' aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. Il decreto della tolto: Corte di appello aggiunto: corte d'appello e' comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15. Se la tolto: Corte aggiunto: corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette … di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della tolto: Corte aggiunto: corte d'appello.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art22 · fonte del testo

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