Art. 4 codice dei contratti pubblici (Allegato V.2) — Decisioni del collegio consultivo tecnico

1. ((Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT puo' essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si puo' pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullita' delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva e' tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.)) 2. ((Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo tecnico puo' operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.)) 3. ((Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalita' di svolgimento del contraddittorio, e' comunque facolta' del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilita' di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio e' comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.)) 4. ((Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si e' perfezionata la formulazione di piu' quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, puo' essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo tecnico, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.))

Testo vigente dal 31 dicembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2023 al 31 dicembre 2024. 107 parole tolte, 435 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Decadenze.

tolto: 1. Ogni componente del Collegio consultivo tecnico non puo' ricoprire piu' di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non puo' svolgere piu' di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anniaggiunto: 1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT puo' essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si puo' pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullita' delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva e' tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori. 2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo tecnico puo' operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. 3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalita' di svolgimento del contraddittorio, e' comunque facolta' del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilita' di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio e' comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti. 4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data tolto: di maturazione del ritardo. 2. Costituisce causa di responsabilita' nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante puo' assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio aggiunto: della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si e' perfezionata la formulazione di piu' quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, puo' essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo tecnico, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-v-2-art4 · fonte del testo

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