Art. 427 c.p.p. — Condanna del querelante alle spese e ai danni

Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato. 47 50 Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne e' fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si e' costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte. Se vi e' colpa grave, il giudice puo' condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 428, il querelante, l'imputato e il responsabile civile. Se il reato e' estinto per remissione della querela, si applica la disposizione dell'articolo 340 comma 4.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

47

La Corte costituzionale, con sentenza 2-21 aprile 1993, n. 180 (in G.U. 1a s.s. 28/4/1993, n. 18) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante."

Corte costituzionale

50

La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993, n. 423 (in G.U. 1 a s.s. 9/12/1993, n. 50) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela."

Testo vigente dal 10 dicembre 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 423/1993

    Ha colpito questo articolo
    3 dicembre 1993

    Come la Corte ha in più occasioni affermato, in assenza di colpa del querelante, quest'ultimo, esclusa qualsiasi ipotesi di responsabilità oggettiva fondata sul mero dato della causalità materiale, non può essere condannato alle spese processuali. E poiché l'assenza di colpa del querelante, in termini di temerarietà o avventatezza della querela, può aversi anche in casi di proscioglimento con formula piena, non solo quando - come denunciato dal giudice 'a quò - l'assoluzione consegua ad una situazione di dubbio probatorio esprimibile, a norma dell'art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., solo nella motivazione ma non nel dispositivo, ma altresì, presumibilmente, per un novero pressocché illimitato di altre cause suscettibili di dimostrarla, il mantenimento, anche in tali ipotesi, da parte del legislatore, in materia di responsabilità del querelante, del criterio, intrinsecamente incompatibile con i suddetti principi, della automaticità, fa si' che l'impugnato art. 427, primo comma, cod. proc. pen. debba essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede, in caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela. - Nello stesso senso, le sentt. nn. 165/1974, per l'ipotesi di proscioglimento dell'imputato conseguente a querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi; 52/1975, per il proscioglimento per incapacità di intendere o di volere; 29/1992, per il proscioglimento perché il fatto non costituisce reato e, da ultima, 180/1993, nel caso di proscioglimento per non aver commesso il fatto quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante.

    Art. 427 c.p.p. · Art. 530 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 180/1993

    Ha colpito questo articolo
    21 aprile 1993

    Anche nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto - compresa, senza particolari eccezioni, tra quelle per cui l'art. 427 cod.proc.pen. preveda la condanna del querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato - può emergere una situazione - anche se divergente 'dall'id plerumque accidit' su cui la citata disposizione si basa - nella quale l'infondatezza della notizia 'criminis' derivi - come nel caso di specie - da circostanze non addebitabili al querelante. Pertanto, dovendosi ribadire il principio più volte affermato dalla Corte, anche se con riferimento a norme del vecchio codice, e che il legislatore del nuovo ha mostrato di regola di voler seguire, secondo il quale, in assenza di colpa del querelante, quest'ultimo, restando senz'altro esclusa al riguardo ogni ipotesi di responsabilità oggettiva, non può essere condannato alle spese processuali, l'art. 427, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, nella suddetta ipotesi, non esclude la responsabilità del querelante quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a sua colpa, va dichiarato illegittimo per violazione del principio di eguaglianza. - V. S. nn. 165/1974, 52/1975 e 29/1992.

    Art. 427 c.p.p. · Art. 542 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 93/1994

    Questione inammissibile
    15 marzo 1994

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 423/1993. red.: E.M. rev.: S.P.

    Art. 427 c.p.p. · Art. 542 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1993 al 10 dicembre 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre-3 dicembre 1993, n. 423 (in G.U. 1 a s.s. 9/12/1993, n. 50) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art427 · fonte del testo

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