Corte costituzionale

Sentenza n. 41/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/03/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 328

codice procedura civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 giugno 1978 dal tribunale di Napoli nel

procedimento civile vertente tra Mazza Crescenzo e Iasevoli Domenico

iscritta al n. 606 del registro, ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 1 marzo 1985 dal Tribunale di Isernia nel

procedimento civile vertente tra Bucci Enrico e Macerola Anna iscritta

al n. 560 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 302 bis dell'anno 1985;

udito nella camera di consiglio del 4 febbraio 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa il 14 giugno 1978 (notificata il 18 e

comunicata il 30 del successivo settembre; pubblicata nella G. U. n. 15

del 14 febbraio 1979 e iscritta al n. 606 R.O. 1978) sulla opposizione

di Mazza Crescenzo alla esecuzione immobiliare promossa a suo danno

dall'avv. Iasevoli Domenico, il Tribunale di Napoli, premesso che la

sentenza era divenuta titolo esecutivo perché - a detta dell'opponente

- "dopo la notifica e prima della scadenza del termine d'impugnazione,

l'avv. De Angelis, suo procuratore ad lites, era stato cancellato

dall'albo professionale e non gli aveva dato notizia né della notifica

né della cancellazione dall'albo", e che la cancellazione del

procuratore legale dall'albo non può non reputarsi compresa nell'art.

301 c.p.c., ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost.,

non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in cui non prevede

l'interruzione del termine di cui all'art. 325 c.p.c. nell'ipotesi di

sopravvenuta morte o impedimento del procuratore.

2. - Con ordinanza emessa il 1 marzo 1985 (notificata il 23 agosto

e comunicata il 30 settembre successivi; pubblicata nella G. U. n. 302

del 24 dicembre 1985 e iscritta al n. 560 R.O. 1985) nel giudizio di

appello promosso con atto notificato il 22 aprile 1983 avverso sentenza

notificata all'avv. G. Veneziale (procuratore costituito del

soccombente Bucci Enrico) sotto la data del 25 febbraio 1983, il

Tribunale di Isernia, premesso che l'avv. G. Veneziale era

improvvisamente venuto a morte in data 9 marzo 1983, ha giudicato

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24

cap. Cost., la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 328

c.p.c. comma primo e secondo, interpretati nel senso che non sono

applicabili al caso di morte del procuratore legale della parte.

2.1. - Nessuna delle parti dei giudizi a quibus si è costituita

avanti la Corte né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio

dei ministri.

2.2. - L'incidente iscritto al n. 606/1978, dapprima assegnato alla

adunanza del 10 dicembre 1985 in camera di consiglio nel corso della

quale il giudice Andrioli aveva svolto la relazione, è stato rinviato

alla adunanza del 4 febbraio 1986 al fine di contestuale deliberazione,

preliminare alla quale ha svolto unitaria relazione il giudice Andrioli

il successivo 5. Considerato in diritto :

3.1. - La obiettiva connessione se non la identità dei due

incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985 ne impone contestuale

deliberazione.

3.2. - Ambo i giudici a quibus prospettano il dubbio di violazione

del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 comma secondo Cost., che

riuscirebbe perpetrata per non considerare l'art. 328 c.p.c. motivi di

interruzione del termine breve di impugnazione di sentenza la morte o

l'impedimento del procuratore costituito, e il sospetto non può non

giudicare fondato chiunque consideri che l'esercizio del ministero del

difensore costituito, in giudizi nei quali il ministero medesimo è

necessario, non contribuisce alla difesa del cliente in misura minore

della attività della parte stessa cui è inibito difendersi di

persona.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 606/1978 e 560/1985, dichiara

l'illegittimità costituzionale dell'art. 328 c.p.c. nella parte in

cui non prevede tra i motivi di interruzione del termine di cui

all'art. 325 c.p.c. la morte la radiazione e la sospensione dall'albo

del procuratore costituito, sopravvenute nel corso del termine stesso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:41 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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