Corte costituzionale

Ordinanza n. 930/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 19 aprile 1986 dalla Corte di cassazione, Sezioni unite penali,

sul ricorso proposto da Perla Cesarino, parte civile nel procedimento

contro Cocchi Dante, iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima

serie speciale, dell'anno 1986.

Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte di cassazione, Sezioni unite penali,

investita del ricorso proposto dal legale rappresentante di Perla

Cesarino, parte civile nel procedimento penale a carico di Cocchi

Dante, ha, con ordinanza del 19 aprile 1986, sollevato, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione

di legittimità dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura

penale, "nella parte in cui stabilisce che la dichiarazione

d'impugnazione della parte che impugna una sentenza o altro

provvedimento per i soli interessi civili debba essere notificato

alle altre parti a pena di decadenza entro tre giorni, invece che nei

termini previsti dal codice di procedura civile per la notificazione

delle impugnazioni civili";

e che la denuncia viene proposta dopo che questa Corte, con

sentenza n. 33 del 1986, pronunciata nello stesso procedimento a quo

- oltre a dichiarare non fondata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 202, secondo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede, a favore della parte privata impugnante per i soli interessi

civili, il più lungo termine di trenta giorni stabilito

dall'art.199- bis per la notifica della dichiarazione d'impugnazione

del pubblico ministero - aveva dichiarato inammissibile, perché

formulata in termini tali da lasciare indeterminato il petitum

effettivamente perseguito, la questione di legittimità, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione, dello stesso art. 202,

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui

prevede, a favore della parte privata impugnante per i soli interessi

civili, un termine processuale, "di difficile e spesso impossibile

realizzazione sanzionato a pena di decadenza", di soli tre giorni per

la notifica della relativa dichiarazione;

Considerato che la questione così come riproposta risulta

ammissibile, avendo la Corte di cassazione basato "la domanda di

illegittimità costituzionale sulla mancata previsione di un termine

più breve e ragionevolmente congruo per la notificazione

dell'impugnazione per gli interessi civili, che potrebbe ravvisarsi

in quello corrispondente stabilito per le impugnazioni in materia

civile, termine che consentirebbe di eliminare i riscontrati ostacoli

che si frappongono all'effettività dell'esercizio del diritto nei

confronti dell'impugnante e che verrebbe parificato a quello

usufruito per il gravame della parte che agisca per la tutela di

interessi dello stesso genere col giudizio civile", escludendo le

altre alternative astrattamente prospettabili, ivi compresa "la

caducazione del termine e dell'onere che ad esso si ricollega",

perché "tale onere appare ispirato alla finalità del legislatore di

tutelare nel senso più ampio il principio del contraddittorio tra le

parti";

e che, quindi, la questione di legittimità ora all'esame della

Corte è da intendersi rigorosamente circoscritta alla parte in cui

l'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale non prevede

che la dichiarazione d'impugnazione per i soli interessi civili debba

essere notificata a pena di decadenza nei termini previsti dal codice

di procedura civile per la notificazione delle impugnazioni civili;

che tale questione si rivela manifestamente infondata,

anzitutto, perché i termini stabiliti dall'art. 325 del codice di

procedura civile per la notificazione delle impugnazioni civili

(trenta giorni quanto alla notificazione dell'appello, sessanta

giorni quanto alla notificazione del ricorso in cassazione) appaiono

palesemente eccessivi, se posti a raffronto con le particolari

caratteristiche del processo penale, data la possibile compromissione

delle esigenze cautelari proprie di tale processo, specie nei casi in

cui esso concerne imputati avverso i quali siano stati emessi

provvedimenti restrittivi della libertà personale; e, in secondo

luogo, perché la notificazione prevista dall'art. 325 del codice di

procedura civile relativamente alle impugnazioni ordinarie ha per

oggetto anche la contestuale proposizione dei motivi di gravame, con

decorrenza dei termini sopra ricordato dal giorno in cui la sentenza

risulti notificata ai sensi dell'art. 326 dello stesso codice, mentre

la notificazione prevista dall'art. 202, secondo comma, del codice di

procedura penale riguarda la sola dichiarazione di impugnazione, con

conseguente decorrenza del termine a partire dal momento della

proposizione del gravame.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 19 aprile

1986.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:930 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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