Corte costituzionale

Ordinanza n. 121/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/03/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 710 del codice

di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della legge 29

luglio 1988, n. 331 (Modifica dell'articolo 710 del codice di

procedura civile in materia di modificabilità dei provvedimenti del

tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi), promosso

con ordinanza emessa il 19 gennaio 1993 dalla Corte di appello di

Torino nel procedimento civile vertente tra Messina Giuseppa Rosaria

e Mangano Paolo, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio per la revisione dei

provvedimenti conseguenti alla separazione legale dei coniugi, la

Corte di appello di Torino, con ordinanza del 19 gennaio 1993, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 710

codice di procedura civile, come sostituito dall'art. 1 della legge

29 luglio 1988 n. 331;

che nell'ordinanza di rimessione si precisa che uno dei coniugi

aveva proposto reclamo contro il decreto del tribunale, con il quale

erano stati modificati i provvedimenti in materia economica nonché

le modalità di visita della prole, e che l'altro coniuge,

costituitosi in giudizio, aveva eccepito l'inammissibilità del

reclamo perché proposto oltre i dieci giorni previsti nell'art. 739,

secondo comma, del codice di procedura civile, donde la rilevanza

della questione di legittimità costituzionale della norma denunciata

(art. 710 del codice di procedura civile) che, nel prevedere il

procedimento in camera di consiglio, implicitamente richiama la

disciplina dettata per esso, quanto ai termini, dall'art. 739,

secondo comma, del codice di procedura civile;

che nell'ordinanza si premette che un giudizio, avente per

oggetto diritti e status, non può essere strutturato in forme

camerali, né assoggettato ad una scarna regolamentazione del

contraddittorio, ad una "sorta di indeterminatezza istruttoria" e ad

una disciplina dell'impugnativa "polarizzata nel reclamo e contornata

dai rimedi della modifica o della revoca", potendo il modello della

camera di consiglio essere riservato soltanto per talune materie di

giurisdizione volontaria;

che nella stessa ordinanza si richiama la dottrina, secondo la

quale per talune situazioni soggettive e per talune materie il rinvio

al procedimento camerale dovrebbe intendersi limitato al richiamo

delle regole concernenti la forma dell'atto introduttivo (ricorso, in

luogo dell'atto di citazione) e la investitura "integrale"

dell'organo giudicante, senza la sua scomposizione nelle due fasi,

istruttoria e decisoria, mentre, viceversa, il "diritto vivente" si

sarebbe attestato per inerzia su di un'interpretazione tale da

presupporre in quei casi il richiamo anche ad "altri e più gravi

lineamenti del rito camerale, quelli che riguardano il

contraddittorio ed i rimedi del decreto";

che il giudice a quo riconosce che già questa Corte ha

affrontato il problema con le sentenze nn. 543 e 573 del 1989, ma le

motivazioni usate per rigettare le questioni allora sollevate non

sono apparse convincenti, donde la necessità di un "ripensamento

radicale della Corte costituzionale sul ricorso da parte del

legislatore ordinario alla procedura camerale ex artt. 737 e ss. a

tutela di diritti o status";

che, in particolare, nell'ordinanza si ricorda che questa Corte

nelle richiamate sentenze ha affermato che, nella specifica materia

ivi trattata, il termine per appellare è quello previsto dagli artt.

325 e 326 del codice di procedura civile per le sentenze, e che, ove

si ritenga che la forma dell'appello debba essere quella del ricorso

e non dell'atto di citazione, detto termine è rispettato col solo

deposito tempestivo del ricorso in cancelleria, ben potendo la

notifica del ricorso medesimo e del pedissequo decreto presidenziale

di fissazione dell'udienza avvenire oltre il termine ordinario per

l'appello, purché entro il termine perentorio fissato dal giudice:

ma in tal modo verrebbe rimesso "all'interpretazione dei giudici

ordinari l'individuazione della forma dell'atto di appello";

che, inoltre, essendosi dalla Corte ammesso che nel rito

camerale sia possibile acquisire ogni specie di prova precostituita o

procedere alla formazione di qualsiasi prova, purché il relativo

modo di assunzione sia compatibile con la natura camerale del

procedimento, il giudice delle leggi avrebbe eluso "il problema

rappresentato dall'essenzialità o meno, ai fini del diritto di

difesa, del rispetto delle modalità di assunzione delle prove

dettate dagli artt. 191-266 del codice di procedura civile e dei

limiti della incompatibilità di tali modalità con la schematica e

rudimentale procedura camerale ex artt. 737 e seguenti del codice di

procedura civile .., tutta o quasi rimessa alla determinazione

discrezionale del singolo giudice";

che, ancora, essendosi ritenuto nelle precedenti decisioni della

Corte che, in mancanza di una norma la quale vieti la assistenza

tecnica, questa sia implicitamente ammessa, ciò non elimina

"l'incongruenza di una disciplina che comporta per le parti la

necessità della difesa tecnica solo nel corso del giudizio di primo

grado e non anche nel giudizio di appello";

che, infine, in relazione alle ulteriori considerazioni

contenute nelle ricordate sentenze, nella medesima ordinanza si

sostiene: a) che la possibilità dell'appellato di proporre appello

incidentale - ritenuta dalla Corte non incompatibile con il rito

camerale - "mediante comparsa depositata direttamente nel corso della

prima udienza (art. 343, primo comma, del codice di procedura civile

..) è incompatibile con quelle esigenze di celerità che nella specie sarebbero alla base del richiamo al rito camerale in appello"; b)

e che l'affermazione, secondo cui il principio della pubblicità

delle udienze può subire eccezioni giustificate dall'esigenza di

assicurare il migliore e più rapido funzionamento del processo, è

contraddetta dall'orientamento della Corte inaugurato dalla sentenza

n. 212 del 1986 relativamente ai giudizi innanzi alle commissioni

tributarie;

che, in relazione alle indicazioni di questa Corte circa

l'applicabilità al giudizio camerale di principi e regole del

giudizio ordinario per assicurare le garanzie proprie di un processo,

si sostiene dal giudice a quo che ciò darebbe luogo ad un

"procedimento praeter legem" che "non risulta accettabile" perché

rimetterebbe, "nell'adozione di talune forme", alle determinazioni

"discrezionali" del singolo giudice la relativa disciplina, mentre la

norma processuale è "di ordine pubblico" e, dovendo essere uniforme,

va riservata al legislatore ordinario; rilievo, quest'ultimo,

sostenuto anche dalla considerazione che "le sentenze interpretative

di rigetto della Corte costituzionale, mentre possono avere una loro

giustificazione nel diritto sostanziale, mal si adattano al campo

processuale, che costituisce un sistema di garanzie che può essere

disciplinato solo dal legislatore e non ( ..) rimesso all'arbitrio di

altri organi privi di poteri normativi";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

sostenendo la infondatezza della questione alla luce della costante

giurisprudenza della Corte in relazione alle norme che disciplinano

il procedimento camerale;

Considerato che l'ordinanza di rimessione affronta nel suo

complesso il problema dell'applicabilità del rito camerale in

materia di diritti soggettivi e di status e quello del potere del

giudice di determinare le forme del procedimento, in quanto le norme

(come, nella specie, l'impugnato art. 710 del codice di procedura

civile, in materia di modifica dei provvedimenti conseguenti alla

separazione dei coniugi) disciplinerebbero il relativo procedimento

in modo insufficiente a garantire il diritto di difesa;

che, nel formulare le censure, il giudice rimettente,

riproducendo taluni orientamenti critici espressi in dottrina

relativamente alle sentenze di questa Corte nn. 543 e 573 del 1989 -

che hanno rigettato analoghe questioni di legittimità costituzionale

della norma (art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74) la quale prevede

che l'appello avverso le sentenze di separazione personale sia deciso

in camera di consiglio - non prospetta elementi tali da indurre a

mutare opinione rispetto alle precedenti pronunce che pur investono

altra disciplina, ma le cui rationes decidendi ricorrono anche con

riguardo alla questione ora proposta;

che, difatti, molte delle considerazioni svolte nell'ordinanza

di rimessione o sono meramente assertive (come quelle relative alla

"scarna regolamentazione del contraddittorio" o alla

"indeterminatezza istruttoria", e quelle in materia di assunzione

delle prove, di difesa tecnica, di appello incidentale) ovvero

ribadiscono le tesi che sono già state disattese nelle richiamate

sentenze di questa Corte che, sia pur relativamente ad altra

disciplina ed anche, in particolare, per quel che concerne il diritto

di prova (sent. n. 543 del 1989), ha fornito di essa una

interpretazione adeguatrice dalla quale è possibile desumere utili

indicazioni per ogni sorta di rito camerale in merito all'adozione di

forme e di modalità tali da soddisfare i principi fondamentali del

processo, in particolare a garanzia di diritto di azione e di difesa;

che devono in proposito ancora ribadirsi i principi affermati

dalla costante giurisprudenza di questa Corte, la quale esclude che

soltanto il rito ordinario sia conforme alla Costituzione e quindi

l'unico rito idoneo a soddisfare il diritto di difesa, e precisa che

la scelta del procedimento camerale per ragioni di celerità sarebbe

illegittima solo se, in relazione alle peculiari esigenze dei diversi

processi, tale scelta apparisse inidonea ad assicurare lo scopo e la

funzione del processo, e, quindi, in primo luogo il contraddittorio

(v. sent. n. 543 del 1989 e altre ivi richiamate), dovendosi

considerare che, in difetto di esplicite previsioni limitatrici di

siffatte forme e modalità, anche quel procedimento "è idoneo ad

assicurare tutte le garanzie processuali necessarie a rendere il

sistema conforme alle esigenze del diritto di difesa" (sent. 573 del

1989);

che, d'altronde, la giurisprudenza più recente della Corte di

cassazione è nel senso che il giudizio per la revisione delle

disposizioni relative ai coniugi e alla prole - nonostante che la

legge 29 luglio 1988 n. 331, modificando l'art. 710 del codice di

procedura civile, abbia stabilito per esso il rito camerale -

configura pur sempre un procedimento contenzioso, che si svolge nel

pieno contraddittorio delle parti titolari di confliggenti diritti

soggettivi e si conclude con un provvedimento che ha natura

sostanziale di sentenza;

che tale giurisprudenza ritiene altresì che il provvedimento

reso dalla Corte di appello in sede di reclamo contro il

provvedimento del tribunale, data la sua natura decisoria, è

impugnabile con ricorso per cassazione, superando così, in relazione

a talune materie concernenti diritti, possibili limiti che dovessero

ritenersi derivare dall'art. 739, ultimo comma, del codice di

procedura civile, compreso nella disciplina codicistica relativa ai

procedimenti camerali;

che, anche a seguirsi l'opinione del giudice a quo secondo cui

nel rito camerale, disciplinato dalla norma impugnata, il termine per

l'appello non è quello di 30 giorni previsto dall'art. 325 del

codice di procedura civile, bensì quello di 10 giorni stabilito

dall'art. 739 del codice stesso, quest'ultimo termine non può

ragionevolmente ritenersi ostativo del diritto di difesa, apparendo

adeguato in relazione all'interesse reciproco delle parti alla rapida

conclusione del giudizio e dovendosi anche tener conto che la domanda

può essere, nei congrui casi, riproposta al tribunale;

che, quanto all'assunto secondo cui il rito camerale non

garantirebbe la pubblicità, deve rilevarsi che non solo a questo

principio è estraneo l'invocato parametro costituzionale, ma esso

non è assoluto, ben potendo conoscere deroghe dettate dalla

specialità delle controversie (sent. n. 235 del 1993) ed avere

differenti modalità di attuazione;

che, nella specie, si è in presenza di un rito caratterizzato

dalla pubblicità degli atti depositati nel fascicolo di causa e

accessibili a chiunque vi abbia interesse; dalla ammissione delle

parti ad esporre le rispettive ragioni oralmente, di persona o con

l'assistenza tecnica di un difensore (sent. n. 151 del 1971), oppure

di farsi rappresentare da altri al fine di tale trattazione orale;

dal controllo delle parti medesime sulle fasi del procedimento; dal

contenuto della decisione che, come tale, deve essere motivata

nell'osservanza del canone di congruità argomentativa, resa pubblica

con il deposito e comunicata alle parti costituite, essendo così

assoggettata al successivo controllo di opinione, che appare idoneo a

metterla al riparo da rischi di arbitrarietà;

che in tal modo è anche assicurato il pieno rispetto delle

regole del contraddittorio (sentenza n. 543 del 1989; ordinanze nn.

587 e 105 del 1989) e garantite le posizioni delle parti dotate del

potere di impulso processuale;

che, quanto all'ultima argomentazione dell'ordinanza di rinvio,

circa l'inaccettabilità di un sistema che rimetterebbe

all'interpretazione dei giudici ordinari l'individuazione della forma

dell'atto di appello e quindi all'"arbitrio" dei singoli giudici,

"organi privi di poteri normativi", la disciplina processuale cui mal

si adatterebbero le sentenze interpretative di rigetto di questa

Corte, va rilevato che, da un canto, rispetto a quest'ultimo profilo,

l'interpretazione adeguatrice non incontra tale asserito limite

rispetto alle norme processuali (v., ad es.:, per il processo penale,

sentt. nn. 430, 266 e 142 del 1992, 401, 353 e 311 del 1991, 346 del

1990, e, per il processo civile, sentt. n. 477 e 429 del 1991, 80 del

1967), che, dall'altro, compito dei giudici è proprio quello di

interpretare le norme di cui devono fare applicazione e che, infine,

di fronte a più possibili interpretazioni di un sistema normativo,

essi sono tenuti a scegliere quella che risulti conforme alla

Costituzione; con la conseguenza che la dichiarazione di

illegittimità costituzionale costituisce soluzione obbligata solo

nell'ipotesi in cui tutte le possibili interpretazioni delle norme

denunciate, inquadrate nel rimanente sistema, dovessero risultare, in

sede di concreta applicazione, in contrasto con i principi

costituzionali;

che, pertanto, le richiamate sentenze della Corte non intendono

rimettere all'"arbitrio" del singolo giudice la disciplina

processuale, ma indicare le linee interpretative possibili al di

fuori delle quali essa contrasterebbe con la Costituzione, il che è

sufficiente a realizzare quella tendenziale uniformità, pur nella

inevitabile diversità, propria della dialettica giurisprudenziale

che può verificarsi non solo per la disciplina in esame, rientrando

nella normalità del sistema giudiziario l'eventualità di pronuncie

che possono variare a ragione della multiforme casistica giudiziaria

e della pluralità dei giudici;

che la questione è pertanto manifestamente infondata sotto

tutti i profili prospettati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 710 del codice di procedura civile, come

sostituito dall'art. 1 della legge 29 luglio 1988 n. 331, sollevata,

in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di appello

di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:121 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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