Codice del consumo

Art. 34 cod. cons. — Accertamento della vessatorietà delle clausole

La vessatorieta' di una clausola e' valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche' tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

Testo vigente dal 8 ottobre 2005

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 34 cod. cons., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15629/2026

    21 maggio 2026

    La disciplina di tutela del consumatore posta dagli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, sia di contratto singolarmente predisposto per uno specifico affare.

    Art. 34 cod. cons. · Art. 33 cod. cons. · Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9004/2026

    9 aprile 2026

    Nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo, l'applicazione della disciplina di protezione del consumatore può essere esclusa solo quando la clausola vessatoria, quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore, sia stata oggetto di trattativa specifica, seria, effettiva ed individuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad una polizza fideiussoria rilasciata, ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. n. 122 del 2005, a garanzia di somme versate in relazione all'acquisto di un immobile da costruire, aveva affermato l'abusività della clausola di deroga alla competenza del foro del consumatore, in quanto formulata in termini generici e, dunque, inidonei a dimostrare che i promissari acquirenti avessero avuto la possibilità di incidere concretamente, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del contratto predisposto unilateralmente dalla controparte).

    Art. 34 cod. cons. · Art. 33 cod. cons. · Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18834/2025

    10 luglio 2025

    In tema di contratti tra professionista e consumatore, la stipula del contratto per atto pubblico notarile non esclude l'applicabilità della disciplina di tutela di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto l'intervento del notaio non implica, di per sé, che le clausole in esso contenute siano state oggetto di trattativa individuale seria ed effettiva, la cui prova, pertanto, resta a carico del professionista che ne deduca la sussistenza.

    Art. 34 cod. cons. · Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art34 · fonte del testo

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