Art. 21 — Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense

La permanenza dell'iscrizione all'albo e' subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalita' di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalita' per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalita' nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale. Il consiglio dell'ordine, con regolarita' ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale. Con la stessa periodicita', il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati e' data notizia al CNF. La mancanza della effettivita', continuativita', abitualita' e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovra' essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o piu' commissari, scelti tra gli avvocati con piu' di venti anni di anzianita' anche iscritti presso altri ordini, affinche' provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennita' giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennita' sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente. La prova dell'effettivita', continuita', abitualita' e prevalenza non e' richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo. La prova dell'effettivita', continuita', abitualita' e prevalenza non e', in ogni caso, richiesta:

  • a)alle donne avvocato in maternita' e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresi', agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
  • b)agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilita' di lavoro;
  • c)agli avvocati che svolgano comprovata attivita' di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. Non e' ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Testo vigente dal 18 gennaio 2013

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 21, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 11805/2026

    29 aprile 2026

    In tema di contributi dovuti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, il beneficio del pagamento in misura ridotta del contributo soggettivo minimo, previsto dall'art. 7 del Regolamento della Cassa Forense, di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, della l. n. 247 del 2012, spetta - a condizione che l'iscrizione decorra da un momento antecedente al compimento al trentacinquesimo anno di età - solo per i primi sei anni d'iscrizione alla Cassa forense, e non può essere esteso a chi, pur nel rispetto del requisito anagrafico, vanti un pregresso periodo d'iscrizione e, dopo essersi cancellato, si sia nuovamente iscritto, seppure d'ufficio, in quanto la ratio delle previsioni sulle agevolazioni, che rappresentano uno ius singulare, soggetto a stretta interpretazione, è quella di favorire i nuovi iscritti, alleviandone gli obblighi contributivi con precipuo riguardo alla posizione dei giovani iscritti.

    Art. 21 · Art. 1362 c.c. · Art. 1363 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 328 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

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urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art21 · fonte del testo

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