Codice civile

Art. 1370 c.c. — Interpretazione contro l'autore della clausola

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 1370 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16138/2026

    25 maggio 2026

    In tema di assicurazione contro i danni da eventi atmosferici, la clausola che subordina l'indennizzabilità dei danni verificatisi all'interno del fabbricato alla presenza di "rotture, brecce o lesioni" va interpretata, ex art. 1369 c.c., quale clausola di delimitazione causale del rischio assicurato, la cui logica è quella di escludere i danni non dovuti alla violenza esercitata dal fenomeno meteorologico sulla struttura dell'immobile (ad es. i danni causati dall'acqua penetrata attraverso aperture dimenticate aperte, lucernari mal chiusi, serramenti mal costruiti), rispetto ai quali l'evento atmosferico è stato solo occasione, ma non causa del danno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur avendo accertato che il passaggio dell'acqua all'interno del fabbricato era stato determinato dalla deformazione del tetto cagionata dalla grandine, aveva negato l'indennizzo).

    Art. 1370 c.c. · Art. 1369 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1362 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13834/2026

    12 maggio 2026

    Nel contratto di assicurazione della r.c.a., la clausola di esclusione della garanzia per sinistri causati da conducenti "non abilitati alla guida" è ambigua, in quanto la suddetta espressione è teoricamente idonea a ricomprendere sia le ipotesi di abilitazione mai conseguita o revocata, sia le ipotesi di abilitazione conseguita, ma con limitazioni o condizioni non osservate dal conducente, e va, pertanto, interpretata in senso sfavorevole al predisponente, ai sensi dell'art. 1370 c.c.

    Art. 1370 c.c. · Art. 116 c.d.s. · Art. 117 c.d.s. · Art. 1362 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 788/2026

    14 gennaio 2026

    In tema di assicurazione contro gli infortuni, i concetti di "lesione" e "menomazione", per la dottrina medico-legale, sono tra loro in rapporto di causa ed effetto, e solo il secondo va preso in esame ai fini della valutazione dell'invalidità permanente; ne consegue che la clausola inserita in un contratto di assicurazione contro gli infortuni, la quale preveda che in presenza di determinati postumi sia aumentato l'indennizzo-base previsto dal contratto "per la lesione", è di per sé ambigua, e va interpretata ex art. 1370 c.c. in senso sfavorevole all'assicuratore, oppure avendo riguardo non alla lesione iniziale, ma ai postumi che ne sono derivati.

    Art. 1370 c.c. · Art. 1366 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 1908 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34926/2025

    31 dicembre 2025

    In materia di assicurazione contro i danni, l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. da 1362 a 1371 c.c., alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato.

    Art. 1370 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 1904 c.c. · Art. 1917 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In omaggio all'obbligo del clare loqui e per attuare un'ulteriore protezione dell'aderente nel caso di contratti conclusi su moduli o formulari predisposti o contenenti rinvio a condizioni generali di contratto, l'art. 1370 stabilisce il principio di interpretazione contro l'autore della clausola dubbia. Questi deve risentire le conseguenze del fatto proprio se, potendo redigere la clausola con chiarezza, la compilò in modo tale da renderla ambigua e non rispondente alla rappresentazione che poteva averne avuta. La norma adottata è molto vicina alla regola dell'interpretatio contra stipulatorem accolta dal diritto romano e consacrata nell'art. 1137 del codice civile abrogato, il quale però conteneva anche una disposizione di favore per il debitore, ricollegabile al principio dell'onere della prova. Senza volere contestare il concetto per cui non vi è obbligazione se non in quanto sia stata costituita e nei limiti in cui fu effettivamente costituita, sembra che un'interpretazione sempre diretta al favore del debitore possa turbare il concetto della solidarietà dei rapporti obbligatori, al quale si è intesa informare la disciplina delle obbligazioni (n. 558). Nel contratto a titolo gratuito, dato lo spirito di liberalità, la ricerca del minimo di obbligazione, quando non è chiaro il limite concreto, non contrasta con l'accennato indirizzo di solidarietà, perchè il creditore certat de lucro captando; ma quando il contratto è a titolo oneroso, il favor debitoris sarebbe criterio di tutela unilaterale inammissibile, dato che, nel rapporto concreto, gli interessi delle parti sono in relazione di interdipendenza e di reciprocità. Dalla violazione dell'onere di chiarezza non deve risultare un profitto per la controparte; se ne agevolerebbe la malizia di costei, e la si spingerebbe a trascurare il dovere di rilevare l'oscurità della clausola, posto dall'art. 1175 a carico di lei. In base a tali considerazioni l'art. 1371, primo comma, mantiene il principio del favor debitoris soltanto per i contratti a titolo gratuito, e per i contratti a titolo oneroso autorizza un'interpretazione che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti. Con questa norma, va avvertito, non si è voluto attribuire al giudice un potere generale di revisione dei contratti, nè si è voluto introdurre il principio dell'equilibrio contrattuale. La norma rappresenta l'ultima ratio del processo interpretativo; cioè a dire può trovare applicazione solo quando, percorsi entrambi i momenti interpretativi sulla scorta dei precedenti articoli 1362 a 1370, persiste ancora assoluta oscurità del contratto. Per questo si è parlato di contratto oscuro, anzichè di contratto dubbio o di contratto a significato ambiguo, accogliendosi una nota distinzione, che considera oscuro quod nullo modo potest intelligi, e ambiguo quoti duobus aut tribus modis intelligi potest. DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO. Disposizioni generali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 626

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1370 · fonte del testo

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