Art. 1920 c.c. — Assicurazione a favore di un terzo

[1]E' valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

[2]La designazione del beneficiario puo' essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa e' efficace anche se il beneficiario e' determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

[3]Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1920 c.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10382/2026

    20 aprile 2026

    In tema di assicurazione sulla vita, la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall'art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l'individuazione quali beneficiari degli "eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l'effettiva volontà del testatore, l'assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva qualificato legatarie e non eredi testamentarie, così negando loro il diritto all'indennizzo, le sorelle del contraente alle quali nel testamento venivano devoluti, nell'ambito della "disponibile" residua, al netto della totalità di beni già assegnati ai figli, soltanto i "rimanenti contanti").

    Art. 1920 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 588 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 267 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 25121/2025

    12 settembre 2025

    Nel contratto di assicurazione sulla vita - che costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem -, in presenza di una clausola di attribuzione dell'indennizzo contenente la designazione generica, quali beneficiari, degli "eredi testamentari" non ancora individuati, nel caso in cui manchi un testamento anteriore o almeno coevo alla stipulazione del contratto è ammissibile la successiva specificazione, con il testamento, di uno tra gli eredi istituiti quale unico effettivo destinatario dell'attribuzione, dal momento che tale indicazione equivale a designazione ex art. 1920, comma 2, c.c., e non configura un'ipotesi di revoca di un beneficio ad un terzo, sino a quel momento ancora non efficacemente individuato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che con l'attribuzione, nel testamento pubblico, dei propri beni immobili ad uno dei due eredi e di tutti i suoi risparmi "comunque investiti" all'altro, la testatrice avesse inteso individuare quest'ultimo, ex art. 1920, comma 2, c.c., quale unico beneficiario dei diritti nascenti dai contratti di assicurazione).

    Art. 1920 c.c. · Art. 1411 c.c. · Art. 587 c.c. · Art. 1921 c.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 60 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. interl. n. 27927/2024

    29 ottobre 2024

    In tema di contratto di assicurazione sulla vita contenente una clausola di attribuzione ad un giudice straniero delle controversie concernenti il detto contratto, la Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla giurisdizione a decidere sulla lite tra più soggetti che si contendono la qualità di beneficiario d’una polizza vita ex art. 1920 c.c., qualora il contratto di assicurazione contenga una clausola di proroga della giurisdizione. È stata ravvisata, altresì, quale questione di massima di particolare importanza (non sempre decisa in modo uniforme dalla S.C.), la «definizione dell’esatto criterio in base al quale distinguere se una questione sollevata dalle parti debba o non debba essere decisa con efficacia di giudicato», con particolare riferimento all’individuazione di sicuri criteri di distinzione tra la “pregiudizialità logica” e la “pregiudizialità tecnica”.

    Art. 1920 c.c. · Art. 374 c.p.c.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 16/1963

    Parametro
    16 marzo 1963

    dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme relative ai contributi agricoli unificati indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PET…

    Art. 1920 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1920 · fonte del testo

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