In tema di assicurazione sulla vita, la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall'art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l'individuazione quali beneficiari degli "eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l'effettiva volontà del testatore, l'assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva qualificato legatarie e non eredi testamentarie, così negando loro il diritto all'indennizzo, le sorelle del contraente alle quali nel testamento venivano devoluti, nell'ambito della "disponibile" residua, al netto della totalità di beni già assegnati ai figli, soltanto i "rimanenti contanti").
Art. 1920 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 588 c.c.
Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 267 ↗