Art. 1197 c.c. — Prestazione in luogo dell'adempimento

[1]Il debitore non puo' liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione e' eseguita.

[2]Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprieta' o di un altro diritto, il debitore e' tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.

[3]In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Se il creditore consente ad una datio in solutum, l'obbligazione si estingue quando la prestazione è eseguita (art. 1197. primo comma). La datio in solutum è considerata come negozio che produce effetto estintivo al momento in cui viene eseguita la prestazione promessa. Da ciò una duplice conseguenza: là dove si creano solo effetti obbligatori, si ha piuttosto l'indice di una volontà diretta a novare, non ad adempiere e, nei casi, poi, in cui ha per oggetto il trasferimento di un diritto, la datio si perfeziona quando si opera il trasferimento. L'art. 1198. primo comma, esclude però che il perfezionamento della datio importi sempre un'immediata estinzione dell'obbligo. La dazione di un credito si presume fatta pro solvendo, e quindi, se le parti non hanno manifestato una diversa volontà, l'estinzione del debito si produce con la riscossione del credito ceduto, salvo che la mancata realizzazione di questo è dipeso da negligenza dell'accipiente nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore ceduto (art. 1198, secondo comma). In considerazione della sua natura di negozio traslativo oneroso, si sono estesi alla datio in solutum i principii della vendita concernenti l'evizione e i vizi della cosa, che del resto anche in base al codice del 1865 si ritenevano applicabili ad ogni negozio traslativo a titolo oneroso (art. 1197, secondo comma). L'azione per la garanzia è concessa in via alternativa: con quella diretta a far valere il diritto di credito. Tale diritto sopravvive alla dazione quando questa non ha prodotto l'effetto patrimoniale al quale era diretta; viceversa la dazione estingue le garanzie prestate da terzi (art. 1197, terzo comma), la posizione dei quali risulterebbe aggravata se la loro responsabilità dovesse durare quanto quella del debitore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 565

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1197 · fonte del testo

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