Art. 833 c.c. — Atti d'emulazione
Il proprietario non puo' fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il proprietario non puo' fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 833 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di distanze legali, nel caso in cui la violazione abbia carattere particolarmente contenuto, non è configurabile né una carenza di interesse ad agire, né un abuso del diritto, o un atto emulativo, nella domanda del soggetto che invochi la tutela del suo diritto dominicale, non sussistendo alcun margine di tolleranza nella applicazione da parte del giudice delle norme in materia di distanze, attese le finalità pubblicistiche che ispirano le predette disposizioni.
Art. 833 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 873 c.c. · Art. 1175 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
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Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'orientamento del nostro diritto patrimoniale in genere, la configurazione del diritto di proprietà e la determinazione, del contenuto concreto di questo si ricollegano ai principi affermati nella Carta del lavoro, la quale non senza intima ragione costituisce la premessa del codice civile. La Dichiarazione VII pone il principio che «lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata conte lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione». Dalla Dichiarazione risulta «che il lavoro sotto tutte le sue forme è un dovere sociale» e che «il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale: i suoi obbiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale». Nella stessa Dichiarazione VII è detto che «l'organizzazione privata della produzione essendo funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile all'indirizzo della produzione di fronte allo Stato» ed è enunciato il concetto della «collaborazione delle forze produttive». L'iniziativa privata come lo strumento più efficace nell'interesse della produzione, il dovere del lavoro, l'unità della produzione, la solidarietà degli interessi tra i partecipanti alla produzione stessa, la responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato sono i principi ai quali l'istituto della proprietà privata è legato e i criteri direttivi della disciplina dell'istituto nel nuovo codice. L'ordine corporativo rispetta il principio della proprietà privata. Questa completa la personalità umana: è un diritto e, se è un diritto, è anche un dovere. Tanto che noi pensiamo che la proprietà privata deve essere intesa in funzione sociale; non quindi la proprietà passiva, ma la proprietà attiva, che non si limita a godere i frutti della ricchezza, ma li sviluppa, li aumenta, li moltiplica. La proprietà privata e l'iniziativa privata sono rispettate, ma l'una e l'altra devono essere dentro lo Stato, che solo può proteggerle, controllarle, vivificarle.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 403
Se la proprietà che il nostro ordinamento riconosce e tutela è la proprietà attiva che sviluppa, aumenta e moltiplica i frutti della ricchezza, ne consegue che un elemento del diritto di proprietà è costituito dal lavoro. Il titolare del diritto non può rimanere inerte così come fu dichiarato da uno dei commissari nel corso dei lavori preparatori del codice francese: «il proprietario di una cosa può usarne come vuole: la conservi o la distrugga, ne è padrone assoluto». Nell'ordinamento dell'Italia fascista il lavoro è un dovere sociale e il proprietario deve provvedere all'utilizzazione dei propri beni, per conseguirne la massima produttività. La Dichiarazione VII della Carta del lavoro afferma perciò, come si è già messo in rilievo, che, essendo «l'organizzazione privata della produzione una funzione di interesse nazionale», l'organizzatore è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. È una responsabilità che deriva dal fatto che gli individui, pure perseguendo un interesse privato, provvedono insieme a un interesse generale. L'iniziativa privata è tutelata quando compie la sua funzione, nel campo della produzione, di strumento utile nell'interesse generale. La tutela di questo interesse, quando l'iniziativa privata manchi, è data da sanzioni espressamente previste per il caso in cui il proprietario lasci improduttivi i propri beni o comunque li trascuri con nocumento della pubblica economia o tiene ragioni dell'igiene o del pubblico decoro.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 404
Le disposizioni generali contenute nel primo capo del secondo titolo del presente libro, con le quali s'inizia la disciplina della proprietà privata, riflettono la nuova concezione dell'istituto. L'art. 833 pone il divieto degli atti emulativi. Tale divieto afferma un principio di solidarietà tra privati e nel tempo stesso pone una regola conforme all'interesse della collettività nella utilizzazione dei beni. Quanto alla nozione dell'atto vietato ho creduto opportuno, per evitare eccessi pericolosi nell'applicazione della norma, esigere espressamente il concorso dell'animus nocendi. Nell'art. 834 è richiamato il principio tradizionale dell'espropriazione per pubblico interesse e ne sono fissati i momenti fondamentali. La più vasta configurazione, che questo istituto è andata assumendo negli ultimi anni, trova nel nuovo codice ulteriori applicazioni, tra le quali precipua è quella fattane nell'art. 838 in corrispondenza ai nuovi orientamenti in materia di proprietà, i quali non consentono che il privato sottragga i beni alle generali utilità del paese, abbandonandone la conservazione, la coltivazione o l'esercizio. Così, mediante l'istituto dell'espropriazione, lo Stato interviene quando l'iniziativa privata è assente. Non ho limitato questo principio al campo della produzione: altri interessi generali, degni di protezione e connessi con l'uso di beni di proprietà privata, sono il decoro delle città, le ragioni della sanità pubblica, quelle dell'arte e della storia. Non deve il proprietario lasciar deperire i suoi beni per mancanza delle debite cure, con l'effetto di deturpare l'aspetto delle città, di creare condizioni contrarie all'igiene, di compromettere monumenti che interessano l'arte o la storia, patrimonio morale di tutta la Nazione. In tutti questi casi un pubblico interesse da tutelare giustifica l'espropriazione, che avviene previo accertamento del concorso delle condizioni fissate dalla legge. È appena il caso di ricordare come le finalità a cui tende la nuova disposizione siano prese in considerazione, sotto altro aspetto, dalle disposizioni degli articoli 499, 733 e 714 del codice penale, e come al raggiungimento delle finalità stesse tenda, per le vie sue proprie, l'ordinamento corporativo. L'art. 835 regola un istituto sostanzialmente affine all'espropriazione, conferendo all'autorità pubblica, quando ricorrono gravi e urgenti necessità, militari o civili, di disporre, contro il pagamento di una giusta indennità, la requisizione dei beni mobili o immobili. Del pari, per gravi e urgenti necessità pubbliche, possono essere sottoposti dall'autorità amministrativa a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e le aziende agricole (art. 836). Si rivela, così, uno dei tratti caratteristici della nuova disciplina della proprietà: il legame indissolubile che intercede tra interesse individuale e interesse sociale e la incondizionata subordinazione di quello a questo. L'art. 837 riguarda la costituzione degli ammassi dei prodotti agricoli o industriali allo scopo di regolarne la distribuzione nell'interesse della produzione nazionale: quanto alle norme per il conferimento dei prodotti si fa rinvio alle leggi speciali. Chiude il capo il richiamo ai vincoli sulle cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (art. 839). DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA. Disposizioni generali.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 408
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art833 · fonte del testo
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