Corte costituzionale

Sentenza n. 18/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 227 della legge

19 maggio 1975, n. 151, (Riforma del diritto di famiglia) e degli

artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella

formulazione anteriore alla predetta legge di riforma, promosso con

ordinanza emessa l'11 aprile 1991 dalla Corte di Appello di Reggio

Calabria nel reclamo proposto da Ada Guerrisi, iscritta al n. 518 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa l'11 aprile 1991 sul reclamo proposto da

Ada Guerrisi, la Corte di appello di Reggio Calabria ha sollevato di

ufficio questione di legittimità costituzionale, con riferimento

(non espresso in dispositivo, ma chiaramente desumibile dal contesto

dell'ordinanza) agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dell'art. 227

della legge 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in cui sancisce

l'ultrattività della normativa in materia di patrimonio familiare, e

degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile - nella

formulazione anteriore alla predetta legge di riforma, ma tuttora

applicabili in virtù della richiamata disposizione transitoria -

"nella parte in cui stabiliscono l'indisponibilità dei beni

costituenti il patrimonio familiare sino allo scioglimento del

matrimonio, indipendentemente da ogni valutazione in ordine

all'effettiva rispondenza del vincolo ai reali bisogni della famiglia

e nonostante la mancanza di figli minori".

Secondo il giudice rimettente, la conservazione del vincolo di

indisponibilità per i soli rapporti patrimoniali pregressi, essendo

destinata a perpetuarsi sino allo scioglimento del matrimonio,

indipendentemente dalla possibilità di verificare la sua effettiva

rispondenza ai reali bisogni della famiglia, sarebbe incompatibile

con l'assetto dei rapporti patrimoniali introdotto dalla legge di

riforma del diritto di famiglia che, anche attraverso il divieto di

costituzione di nuove doti (art. 166- bis del codice novellato) e il

nuovo regime del fondo patrimoniale, ha ripudiato ogni forma

d'immobilizzazione dei beni familiari. Quello del patrimonio

familiare è - avverte il giudice a quo - un istituto che si riporta

alle esigenze di una economia prevalentemente agraria, non più in

linea col dinamismo caratterizzante gli odierni rapporti economici,

che richiedono invece pronta disponibilità di capitali da

utilizzare, nell'interesse stesso della famiglia, in più proficue e

redditizie forme speculative, il cui perseguimento è spesso

incompatibile coi tempi tecnici necessari per ottenere

l'autorizzazione giudiziale prevista, in caso di necessità,

dall'art. 170 (vecchia formulazione) del codice civile. In ogni caso,

poi, l'istituto del patrimonio familiare sarebbe estraneo al

generalizzato modo di intendere l'interesse materiale della famiglia,

la cui migliore garanzia è, semmai, proprio la libera disponibilità

dei beni per far fronte, specie in mancanza di figli minori, ai

bisogni familiari con tutte le sostanze disponibili.

A parere del giudice rimettente, la disciplina transitoria

dell'art. 227 della legge n. 151 del 1975 introdurrebbe

un'incomprensibile disparità di trattamento, pur in presenza di

identiche situazioni sostanziali, rispetto al nuovo e corrispondente

istituto del fondo patrimoniale che, all'art. 169 (nuova

formulazione) del codice civile, consente in definitiva la libera

alienazione dei beni, ove ricorra il consenso dei coniugi e non vi

siano figli minori. Né la ultrattività della disciplina del

patrimonio familiare per i rapporti pregressi sembra, a parere del

giudice a quo, giustificata da effettive esigenze di diritto

transitorio, in considerazione della scarsa applicazione pratica

dell'istituto, già in passato descritto dalla dottrina come un regime patrimoniale "per ricchi". Peraltro, ove tale ultrattività

fosse da considerare razionale, comunque le disposizioni di cui agli

artt. 167, secondo comma, 170 e 175 (vecchia formulazione)

presenterebbero specifici profili di irragionevolezza, "conseguenti

al mantenimento della previgente disciplina nel nuovo corpus

normativo introdotto dalla legge di riforma in piena sintonia con i

princip/' costituzionali vigenti in materia".

Infatti le norme richiamate prevedono l'indisponibilità dei beni

costituenti il patrimonio familiare sino alla naturale cessazione

prevista dall'art. 175, indipendentemente da ogni verifica della

rispondenza del vincolo alla obiettiva utilità della famiglia che,

per una preesistente o già conseguita prosperità economica,

potrebbe anche non sussistere in concreto. Inoltre, allorché i beni

costituiti in patrimonio familiare appartengano in proprietà ad uno

solo dei coniugi, il mantenimento di un vincolo d'indisponibilità

soltanto a carico dei beni di quest'ultimo appare al giudice

rimettente incompatibile col principio di eguaglianza fra i coniugi

espresso dall'art. 29, secondo comma, della Costituzione, né trova

alcuna giustificazione in ragioni di garanzia dell'unità familiare. Considerato in diritto

1. - La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza dell'11

aprile 1991 (R.O. n. 518 del 1991), con riferimento all'art. 3, sotto

il profilo della ragionevolezza e della eguaglianza, e all'art. 29,

secondo comma, della Costituzione, sotto quello dell'eguaglianza morale e giuridica fra i coniugi, solleva d'ufficio questione di

legittimità costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975,

n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), nella parte in cui sancisce

l'ultrattività della normativa in materia di patrimonio familiare, e

degli artt. 167, secondo comma, 170 e 175 del codice civile, nella

formulazione anteriore alla legge di riforma del diritto di famiglia,

e tuttora applicabili in virtù della impugnata disposizione

transitoria, "nella parte in cui stabiliscono l'indisponibilità dei

beni costituenti il patrimonio familiare sino allo scioglimento del

matrimonio, indipendentemente da ogni valutazione in ordine

all'effettiva rispondenza del vincolo ai reali bisogni della famiglia

e nonostante la mancanza di figli minori".

2. - La questione è inammissibile.

Il giudice a quo ritiene che l'art. 227 della legge 19 maggio

1975, n. 151, disponendo che "le doti e i patrimoni familiari

costituiti prima dell'entrata in vigore della presente legge

continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori", determini

una irragionevole disparità di trattamento rispetto a identiche

situazioni sostanziali. Il criterio della immobilizzazione dei beni

conferiti in patrimonio familiare, cui si ispira il codice civile del

1942, reso ultrattivo dalla impugnata norma, sarebbe incompatibile

con quello opposto, della alienabilità, che contraddistingue il

corrispondente istituto del fondo patrimoniale, introdotto dalla

novella del 1975.

La incompatibilità consisterebbe nel carattere anacronistico dei

contenuti normativi, resi tuttora vigenti dalla disciplina

transitoria, corrispondenti alla trascorsa realtà di una società ad

economia prevalentemente rurale, irragionevolmente trattenuti in un

contesto, quale quello odierno, in cui non immobilizzo, ma mobilità

e rapido reinvestimento di capitali possono garantire la prosperità

materiale della famiglia. Ingiustificata apparirebbe inoltre la

scelta legislativa di un diritto transitorio per conservare un

istituto adottato dalla prassi negoziale in frequenze esigue.

3. - Il giudice rimettente sembra chiedere a questa Corte una

pronuncia additiva che applichi la disciplina prevista dall'art. 169

del codice civile novellato, per l'alienazione dei beni del fondo

patrimoniale, in luogo del regime stabilito per il patrimonio

familiare dall'art. 170 del previgente codice civile. Ma tale

operazione, coinvolgente anche gli articoli 167, secondo comma, e

175, del previgente codice civile, equivarrebbe ad una abrogazione

dell'istituto del 1942, di cui il legislatore del 1975, invece, ha

statuito la conservazione a titolo transitorio, nei casi in cui i

privati hanno ritenuto di adottarlo prima dell'entrata in vigore

della riforma del diritto di famiglia, in evidente ossequio al

principio di diritto intertemporale della immutabilità delle

convenzioni matrimoniali in precedenza stabilite. Un intervento di

tale ampiezza testuale e di tale portata normativa appartiene alla

tecnica della produzione legislativa e non a quella del giudice delle

leggi.

Si impone peraltro come ratio decidendi per la inammissibilità

della questione la considerazione della molteplicità delle soluzioni

riservate alla insindacabile discrezionalità del legislatore (cfr.

sentenza n. 194 del 1984), per consentire lo smobilizzo di capitali

fruttiferi, perdurando o essendo cessata la causa utilitatis del

vincolo nelle ipotesi in cui ciò meglio corrisponda agli interessi

della famiglia o dei suoi componenti, senza necessariamente

rinunciare a conservare la distinzione tra le due figure del

patrimonio familiare e del fondo patrimoniale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 227 della legge 19 maggio 1975, n. 151

(Riforma del diritto di famiglia), e degli artt. 167, secondo comma,

170 e 175 del codice civile, nella formulazione anteriore alla legge

di riforma del diritto di famiglia, sollevata d'ufficio, in relazione

agli artt. 3 e 29, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di

Appello di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:18 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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