Codice civile

Art. 2113 c.c. — Rinunzie e transazioni

[1]Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

[2]L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

[3]Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volonta'.

[4]Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ((ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater)) del codice di procedura civile.

Testo vigente dal 24 novembre 2010

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Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 2113 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 6404/2026

    18 marzo 2026

    L'art. 2113 c.c. è applicabile anche nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia già intrapreso un'azione giudiziaria, in quanto la sua posizione di soggezione nei confronti del datore di lavoro non viene meno per il fatto che egli abbia azionato un diritto o sia assistito da un legale; ne consegue che, ai sensi della citata disposizione, restano impugnabili nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non rivestano la forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che siano intervenute dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio.

    Art. 2113 c.c. · Art. 410 c.p.c. · Art. 411 c.p.c. · Art. 185 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5647/2026

    12 marzo 2026

    Il contratto di affitto di fondo rustico stipulato per una durata inferiore a quella legale senza l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, come richiesto dagli artt. 45 e 58 della l. n. 203 del 1982, che, per effetto della sostituzione automatica della clausola nulla, abbia assunto la durata legale quindicennale è assoggettato al regime di cui all'art. 1108, comma 3, c.c., che richiede il consenso unanime dei comproprietari, con la conseguenza che, ove concluso senza unanimità, è valido ma inefficace (inopponibile) nei confronti del comproprietario che non abbia prestato il consenso, secondo lo schema della gestione di affari altrui.

    Art. 2113 c.c. · Art. 1108 c.c. · Art. 1339 c.c. · Art. 1419 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 34619/2025

    29 dicembre 2025

    In tema di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, la transazione stipulata tra il lavoratore infortunato e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro, contenente rinuncia a far valere pretese nei confronti di quest'ultimo e delle persone delle quali egli è chiamato a rispondere, configura un contratto a favore di terzo, che non soggiace - eccetto che per la parte relativa alla rinunzia in favore del datore di lavoro - al regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. nei confronti di soggetti non legati all'infortunato da alcun rapporto contrattuale e non titolari della qualità di "datore di lavoro".

    Art. 2113 c.c. · Art. 1411 c.c. · Art. 1965 c.c. · Art. 2049 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20392/2025

    21 luglio 2025

    Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento della somma ivi riportata, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto dalle stesse risultante e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.

    Art. 2113 c.c. · Art. 2118 c.c. · Art. 2119 c.c. · Art. 1 Norme

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 51/1977

    Questione inammissibile
    30 marzo 1977

    È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2113 cod. civ. (nel testo modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533), sulla invalidità delle rinunzie e transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili, e sul termine per la relativa impugnazione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 35 (comma primo), 36 (comma primo) e 38 (comma secondo) - in quanto sarebbe stato configurato un regime di annullabilità (e non di nullità) del negozio transattivo (con conseguente disparità di trattamento rispetto alle ipotesi generali di nullità delle transazioni relative a diritti sottratti alla disponibilità delle parti e dei contratti contrari a norme imperative di legge, di cui agli artt. 1966 e 1418 cod. civ.), da far valere, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi (brevissimo se comparato al termine quinquennale di prescrizione previsto per l'azione di annullamento, ed assolutamente incongruo ed insufficiente) -, poiché, nel caso di specie, entrambe le parti hanno, entro quel termine, impugnato la transazione e riguardo al punto controverso (pagamento di somme pretese dalle parti nei rispettivi reciproci confronti) risulta privo di rilievo che il regime previsto dall'art. 2113 sia di nullità o di annullabilità, e che la dichiarazione di invalidità richiesta hinc et inde sia costitutiva o di accertamento, essendo l'effetto il medesimo. Cfr.: sent. n. 77 del 1974.

    Art. 2113 c.c. · Art. 6 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie · Art. 3 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie · Art. 24 Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 77/1974

    Questione infondata
    20 marzo 1974

    L'art. 2113, secondo comma, cod. civ., non concerne l'azione accordata a tutela del diritto alla retribuzione, diritto di credito soggetto, di regola, al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2948, n. 4, bensì l'impugnazione degli atti di disposizione di tale credito, liberamente compiuti dal lavoratore dopo la risoluzione del rapporto d'impiego; atti ovviamente non comparabili, per contenuto e valore, alle semplici dichiarazioni di quietanza. Appare pertanto ingiustificato il richiamo alle norme concernenti la prescrizione dei diritti, per contestare alla stregua del principio di eguaglianza la legittimità della normativa stabilita dall'art. 2113 del cod. civ., che sancisce la invalidità nei negozi di disposizione di diritti già acquisiti, assoggettando tuttavia la relativa azione di annullamento ad un termine di decadenza.

    Art. 2113 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'art. 2113 risolve il grave e dibattuto problema della validità o meno delle rinuncie e delle transazioni fatte dal prestatore di lavoro. La sanzione dell'invalidità è stata contenuta entro ragionevoli limiti, in relazione alla natura del diritto rinunciato o transatto, salvo il caso di transazioni avvenute con le dovute garanzie sindacali e processuali, ai sensi degli articoli 185, 430 e 431 del codice di procedura civile. Si è inoltre eliminata la discutibile distinzione, invalsa nella giurisprudenza, fra il tempo anteriore e quello posteriore alla cessazione del rapporto, riconoscendo l'invalidità in ogni caso, sempre, beninteso, che si tratti di un diritto derivante da disposizioni inderogabili di legge o da norme corporative. Infine ad evitare il protrarsi di situazioni incerte e ad escludere ogni malizioso comportamento dilatorio, si è sottoposta l'impugnazione a un breve termine di decadenza, che però, decorrendo in ogni caso dopo la cessazione del rapporto, presuppone sempre che il prestatore di lavoro abbia ricuperato la sua piena libertà d'azione e si sia sottratto a ogni influsso derivante dal suo stato di dipendenza. DELLA PREVIDENZA E DELL'ASSISTENZA.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 855

Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1973 al 24 novembre 2010. 2 parole tolte, 6 parole aggiunte.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 tolto: e 411aggiunto: , 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2113 · fonte del testo

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