Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilita' non sia assicurata da norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il licenziamento del prestatore di lavoro non puo' avvenire che per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo.

Testo vigente dal 6 agosto 1966

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 24201/2025

    29 agosto 2025

    Il recesso intimato dal datore di lavoro in relazione ad un patto di prova nullo integra un'ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con conseguente riconoscimento della tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte cost. n. 128 del 2024.

    Art. 1 · Art. 2096 c.c. · Art. 3 tutele crescenti · Art. 10 Licenziamenti individuali

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 129/1976

    Questione infondata
    26 maggio 1976

    L'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, non esclude in via di principio l'applicabilità al personale navigante della disciplina di cui all'art. 18 della stessa legge ed agli artt. 1 e 10 della legge n. 604 del 1966, ma si limita a stabilire che l'introduzione di essa sia attuata attraverso la contrattazione collettiva, soggetta a periodiche scadenze ed a verifiche da parte degli stessi contraenti, il che non è irrazionale o ingiustificato, considerata la varietà delle funzioni dei singoli appartenenti a detto personale e la profonda differenza che intercede fra le loro mansioni, nonché l'opportunità di un adattamento graduale dei rapporti di lavoro nautico ed aereonautico alla normativa generale sui licenziamenti individuali ed a quella contenuta nello Statuto dei lavoratori. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in proposito nei confronti degli artt. 1 e 10 legge n. 604 del 1966 e 18 legge n. 300 del 1970, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost.

    Art. 345 c.nav. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 18 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 47/1976

    Questione infondata
    16 marzo 1976

    Il principio del licenziamento causale - mutuato dal rapporto d'impiego e di lavoro pubblico ed esteso al rapporto d'impiego e di lavoro privato, per effetto della osmosi in corso tra le due discipline - è assurto, con la legge 15 luglio 1966, n. 604, a principio di carattere generale e, pertanto, il riferimento agli "enti pubblici" contenuto nell'art. 1 di detta legge, non può non essere inteso nel senso che gli è proprio, immune, cioè, dalla restrizione che lascerebbe ingiustificatamente scoperta l'area occupata dai dipendenti degli enti pubblici non territoriali. Non è quindi fondata la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione - che fissa l'ambito di applicazione del divieto di licenziamento ad nutum nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di lavoro privati o con enti pubblici - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., assumendo che essa non sarebbe applicabile a tutti gli enti pubblici ma solo a quelli cosiddetti economici. - v. S. nn.7/1958, 45/1965.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 221/1972

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1972

    È inammissibile, perché sollevata dopo la proposizione di ricorso per regolamento di giurisdizione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (norme sui licenziamenti individuali), proposta con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 4, 25 e 35 della Costituzione. Infatti sollevato regolamento preventivo di giurisdizione, la questione di legittimità costituzionale proposta dal giudice di merito circa la propria giurisdizione è priva di rilevanza dato che la pronuncia che la Corte emanasse sulla questione nessun effetto potrebbe avere sull'ulteriore corso del giudizio avanti al pretore. Infatti la prosecuzione del medesimo si renderebbe possibile esclusivamente in virtù del riconoscimento della giurisdizione che fosse fatto da parte della suprema Corte.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 25 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1966-07-15;604~art1 · fonte del testo

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