Codice di procedura civile

Art. 152 c.p.c. — Termini legali e termini giudiziari

[1]I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

[2]I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 152 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11378/2026

    27 aprile 2026

    (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Opposizione di una o di più parti alla trattazione scritta - Termine di cinque giorni per il provvedimento del giudice - Natura perentoria - Esclusione - Fondamento. Il termine di cinque giorni, entro il quale il giudice deve provvedere sull'opposizione di una o di più parti alla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024, non ha natura perentoria, in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso a opera della legge.

    Art. 152 c.p.c. · Art. 127-ter c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8456/2026

    4 aprile 2026

    In tema di udienza cd. cartolare o a "trattazione scritta", la durata del termine perentorio per il deposito di note scritte, di cui al comma 4, primo inciso, dell'art. 127-ter c.p.c., da assegnarsi in caso di mancato loro deposito nel primo termine, di cui al precedente comma 2, può essere liberamente determinata dal giudice e non deve necessariamente corrispondere a quella di quindici giorni - imposta dal suddetto comma 2 in relazione al provvedimento di fissazione dell'udienza disciplinato dal comma 1, in ragione dell'esigenza di difesa di fronte alla negazione dell'oralità - risultando pienamente giustificata, in presenza di un atteggiamento di disinteresse delle parti, l'assegnazione di un termine anche inferiore.

    Art. 152 c.p.c. · Art. 127-ter c.p.c. · Art. 153 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 25118/2025

    12 settembre 2025

    In tema di sequestro d'azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), il termine semestrale dall'immissione nel possesso, previsto dall'art. 56, comma 1, del suddetto d.lgs. (ratione temporis applicabile), entro il quale l'amministratore giudiziario nominato dal giudice deve rendere la dichiarazione di subentro in un determinato contratto (anche di lavoro) oppure di risoluzione dello stesso, non è perentorio, non essendo espressamente indicato dalla norma come termine di decadenza e non potendo essere ritenuto tale soltanto in base all'uso della locuzione "in ogni caso", in assenza di qualsiasi conseguenza che sia fatta discendere - nella stessa o in altre disposizioni - dal suo superamento.

    Art. 152 c.p.c. · Art. 56 codice antimafia · Art. 41 codice antimafia

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 17603/2025

    30 giugno 2025

    Il termine giudiziale dato con specificazione dell'orario, nei giudizi ordinari, deve intendersi a giorni e limitato all'orario di apertura delle cancellerie fissato, in via generale, con decreto dell'autorità giudiziaria competente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto pienamente rispettoso del termine ex art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte avvenuto nel giorno di scadenza dello stesso, durante il tempo di apertura della cancelleria, benché successivamente all'orario indicato dal giudice nel provvedimento).

    Art. 152 c.p.c. · Art. 127-ter c.p.c. · Art. 162 Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art152 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari