Codice civile

Art. 2118 c.c. — Recesso dal contratto a tempo indeterminato

[1]Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita'.

[2]In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

[3]La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2118 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 26191/2025

    25 settembre 2025

    La speciale normativa che limita la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non si applica al rapporto di agenzia, di modo che, a fronte di una clausola che preveda la tacita rinnovazione "di anno in anno salvo disdetta", la reiterata rinnovazione del contratto non determina la configurabilità di un unico contratto di agenzia a tempo indeterminato, e pertanto, nell'ipotesi di rinnovo automatico del contratto per mancato invio della disdetta e di successivo recesso ingiustificato ante tempus del preponente, l'agente ha diritto non all'indennità sostitutiva del preavviso ma al risarcimento del danno derivante dal recesso medesimo.

    Art. 2118 c.c. · Art. 1750 c.c. · Art. 1751 c.c. · Art. 2096 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 20392/2025

    21 luglio 2025

    Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta", costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento della somma ivi riportata, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro, attesa l'assenza di una presunzione assoluta di corrispondenza tra quanto dalle stesse risultante e la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.

    Art. 2118 c.c. · Art. 2113 c.c. · Art. 2119 c.c. · Art. 1 Norme

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 10305/2025

    18 aprile 2025

    Il recesso per mancato superamento del periodo di prova, pur se illegittimo perché esercitato senza osservare l'obbligo di motivazione previsto dalla contrattazione collettiva, in mancanza di una disposizione che ne preveda espressamente l'inefficacia, con conseguente reintegra del lavoratore, è comunque efficace e idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto, salva la sola tutela risarcitoria. (Fattispecie in tema di recesso intimato in violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 1, comma 5, del c.c.n.l. del 14 febbraio 2001 per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici).

    Art. 2118 c.c. · Art. 2096 c.c. · Art. 18 statuto dei lavoratori

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 225/1994

    Questione infondata
    8 giugno 1994

    Il combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 - convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 - e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sebbene non sia di ostacolo al licenziamento 'ad nutum' del dirigente che abbia esercitato l'opzione per la continuazione del suo rapporto di lavoro oltre il limite dell'età pensionabile (in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, che concreta un diritto vivente, siffatto esercizio non esclude che il rapporto di lavoro in regime opzionale prosegua con le medesime caratteristiche che gli erano antecedentemente proprie, ivi compresa, nel caso dei dirigenti, quella della libera recedibilità), preclude, tuttavia, il licenziamento sorretto dal solo motivo dell'avvenuto compimento dell'età pensionabile e ne implica la nullità (con onere per il lavoratore, che assuma sussistente tale ipotesi, di fornire la relativa prova). Va quindi respinta la censura di incostituzionalità avanzata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., relativamente al succitato disposto combinato di norme, nell'erroneo presupposto della sua idoneità a consentire il licenziamento per superamento dei limiti di età ad onta dell'avvenuta opzione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., del combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, d.l. 22 diecmbre 1981, n. 791, e 10, l. 15 luglio 1966, n. 604). - Su analoga questione v. S. n. 309/1992, riguardo alla quale v. anche la precedente massima A. red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 2118 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 45/1965

    Questione infondata
    9 giugno 1965

    Se la motivazione della ordinanza di rinvio dimostri che il richiamo fatto dal giudice a quo a diverse norme della Costituzione (nella specie: artt. 1, 2, 3, 4, 35, 41, 43, 46) ha il solo scopo di una più profonda interpretazione di quella, tra di esse, che si assume violata (nella specie: norma dell'art. 4, primo comma Cost.) l'oggetto del giudizio di costituzionalità deve ritenersi circoscritto al raffronto con quest'ultima della disposizione di legge impugnata (nella specie art. 2118, primo comma, C.C., che nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato da' al datore di lavoro il potere di licenziare il prestatore d'opera recesso ad nutum).

    Art. 2118 c.c. · Art. 4 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Particolarmente interessanti sono le norme rivolte a tutelare gli interessi delle parti, e in ispecie del prestatore di lavoro, in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro. L'art. 2118, riferendosi al contratto stipulato per un tempo indeterminato, conferma il principio generale per cui ciascuna delle parti ha facoltà incondizionata di recesso, salvo un termine di preavviso o un'indennità corrispondente. L'art. 2119 riguarda il recesso per giusta causa nella duplice ipotesi del contratto a termine e del contratto a tempo indeterminato, con la conseguenza, per entrambe le ipotesi, che la parte, il cui recesso sia giustificato, rimane esonerata da ogni obbligo di preavviso. Per un'altra conseguenza differiscono invece le due ipotesi. Infatti nel caso di contratto a tempo indeterminato spetta al prestatore di lavoro, che recede per giusta causa, il diritto a ricevere dall'imprenditore l'indennità di preavviso, come espressamente dispone l'art. 2119, oltre l'indennità di anzianità di cui all'art. 2120; mentre, ove si tratti di contratto a termine, si applicano le sanzioni dell'inadempienza contrattuale, col risarcimento integrale del danno, secondo le norme comuni, cui l'art. 2119 naturalmente non intende derogare. Quanto alla nozione della giusta causa non è parso opportuno allontanarsi da quella generalmente accettata nella legislazione speciale e nella disciplina corporativa, per cui la giusta causa si risolve in un fatto o in una situazione tali che non consentano la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. Questa nozione, nella sua voluta ampiezza ed elasticità, si presta bene a comprendere tutti i casi che comportano la dispensa dal preavviso e quindi la così detta risoluzione in tronco. Ad eliminare questioni insorte nella pratica, è parso però opportuno specificare che il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa non costituiscono per alcuna delle parti giusta causa di risoluzione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 857

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2118 · fonte del testo

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