Il combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 - convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 - e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sebbene non sia di ostacolo al licenziamento 'ad nutum' del dirigente che abbia esercitato l'opzione per la continuazione del suo rapporto di lavoro oltre il limite dell'età pensionabile (in quanto, per costante orientamento giurisprudenziale, che concreta un diritto vivente, siffatto esercizio non esclude che il rapporto di lavoro in regime opzionale prosegua con le medesime caratteristiche che gli erano antecedentemente proprie, ivi compresa, nel caso dei dirigenti, quella della libera recedibilità), preclude, tuttavia, il licenziamento sorretto dal solo motivo dell'avvenuto compimento dell'età pensionabile e ne implica la nullità (con onere per il lavoratore, che assuma sussistente tale ipotesi, di fornire la relativa prova). Va quindi respinta la censura di incostituzionalità avanzata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., relativamente al succitato disposto combinato di norme, nell'erroneo presupposto della sua idoneità a consentire il licenziamento per superamento dei limiti di età ad onta dell'avvenuta opzione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., del combinato disposto degli artt. 2118 cod. civ., 6, quarto comma, d.l. 22 diecmbre 1981, n. 791, e 10, l. 15 luglio 1966, n. 604). - Su analoga questione v. S. n. 309/1992, riguardo alla quale v. anche la precedente massima A. red.: S.E. rev.: S.P.
Art. 2118 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.