Codice civile

Art. 2231 c.c. — Mancanza d'iscrizione

[1]Quando l'esercizio di un'attivita' professionale e' condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non e' iscritto non gli da' azione per il pagamento della retribuzione.

[2]La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilita' del lavoro compiuto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2231 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21101/2025

    24 luglio 2025

    La prestazione d'opera intellettuale nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, della diretta collaborazione con il giudice nel processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali, cosicché essa non rientra nella previsione dell'art. 2231 c.c. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita.

    Art. 2231 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il capo II del titolo III contiene la disciplina particolare del contratto d'opera intellettuale posto in essere nell'esercizio di una professione. Si tratta di un rapporto direttamente e profondamente influenzato dall'ordinamento sindacale e corporativo delle professioni. Questo ordinamento non poteva certo formare oggetto di disciplina nel codice civile, in relazione ai criteri generali adottati (art. 2061); ma d'altra parte non poteva essere ignorato. Anche in questa materia il codice pone pertanto solo alcuni principi generali, mentre per il resto rinvia alla legislazione speciale. Così, in conformità del principio già adottato nella disciplina generale dell'impresa (art. 2084), il codice stabilisce che la sola legge possa subordinare l'esercizio di una professione intellettuale all'iscrizione in albi o elenchi (art. 2229, primo comma); così, richiamati i particolari poteri disciplinari, spettanti alle associazioni professionali, il codice riconosce al singolo il diritto al ricorso in via giurisdizionale contro i provvedimenti delle associazioni, che direttamente incidono sull'esercizio della professione (art. 2229, secondo e terzo comma); così, in caso di difetto di iscrizione, il codice dichiara illecita la prestazione effettuata (art. 2231), in omaggio al principio che già trova corrispondente applicazione nell'art. 2126 in tema di rapporto di lavoro; così nel fissare i criteri per la disciplina del compenso, il codice stabilisce che questo in ogni caso deve adeguarsi al decoro della professione, e conferma, con una più appropriata formulazione, il divieto del patto di «quota lite» sancito dall'art. 1458 del codice civile del 1865 (art. 2233, ultimo comma).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 916

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2231 · fonte del testo

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