La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermita' del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purche' la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermita', il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non puo' svolgere alcun tipo di attivita' lavorativa. Il congedo non e' computato nell'anzianita' di servizio ne' ai fini previdenziali; il lavoratore puo' procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. I contratti collettivi disciplinano le modalita' di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attivita' lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunita', provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonche' alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermita' dei soggetti di cui al comma 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. ((4-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni))

Testo vigente dal 13 agosto 2022

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14028/2026

    13 maggio 2026

    (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale, in appello, è stato riconosciuto il diritto del figlio a fruire del congedo per assistere il padre disabile, atteso che la madre, coniuge convivente, benché non totalmente inabile, risultava, in ragione dell'età e delle patologie dalle quali era affetta, in condizioni tali da non poter sostenere il carico assistenziale richiesto).

    Art. 4 · Art. 42 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 4 Legge 104

    Rassegna di maggio 2026, p. 192 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 23641/2025

    21 agosto 2025

    Il rapporto dei medici che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie ha natura privatistica di lavoro autonomo-professionale, con i connotati della cd parasubordinazione, ed esula dall'ambito del pubblico impiego, con la conseguenza inapplicabilità allo stesso delle norme che presuppongono la subordinazione (come quelle disciplinanti il congedo straordinario per motivi familiari di cui agli artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001), sicché è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2 cit., laddove ha come destinatari i soli lavoratori dipendenti, poiché l'ontologica diversità tra lavoro subordinato e parasubordinato giustifica un differente grado di tutela, che non dà luogo ad una forma di discriminazione o ad un contrasto con la dir. UE 2000/78 del 27 novembre 2000.

    Art. 4 · Art. 42 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita' · Art. 48 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 35 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 325 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23393/2025

    16 agosto 2025

    Il congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave di cui agli artt. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000 e 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, fruibile dal lavoratore in maniera continuativa o frazionata, non può avere una durata complessiva superiore a due anni, nei quali vanno computati anche i giorni festivi che ricadono interamente nel periodo di fruizione del congedo ma non anche i giorni festivi compresi tra il giorno di ripresa del lavoro e quello di inizio di un nuovo periodo di congedo.

    Art. 4 · Art. 42 Testo unico tutela e sostegno della maternita' e della paternita'

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 319 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 agosto 2022

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 2001 al 13 agosto 2022. 70 parole aggiunte.

… di cui al comma 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151. aggiunto: 4-ter. Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente articolo, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2000-03-08;53~art4 · fonte del testo

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