Codice antimafia

Art. 41 codice antimafia — Gestione delle aziende sequestrate

Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario e' scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:

  • a)gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli gia' esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;
  • b)l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attivita';
  • c)una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita', tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attivita' esercitata, delle modalita' e dell'ambiente in cui e' svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento nonche' degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' e' allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del programma medesimo, considerata la possibilita' di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto;
  • d)la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
  • e)l'indicazione delle attivita' esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attivita' e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attivita' d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresi' l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attivita' lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonche' quelli necessari per la prosecuzione dell'attivita'; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attivita', che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della societa', che puo' essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualita' di amministratore della societa', il tribunale determina le modalita' di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell'attivita' di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi gia' sequestrate ovvero confiscate. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario e' autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attivita' dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attivita', gia' rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario. Per le societa' sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attivita' e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. ((Nei casi di approvazione del programma di prosecuzione ai sensi del comma 1-sexies, il tribunale verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle prospettive di cui al secondo periodo del medesimo comma 1-sexies)). L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attivita' economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attivita' economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacita' produttiva e del suo mercato di riferimento, puo' con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non puo' frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, puo' affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, puo', in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-ter, l'azienda puo' essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto. Se mancano concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita', il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. ((Nei casi di imprese mancanti di concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' e prive di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale ne da' comunicazione all'ufficio del registro delle imprese, che dispone la loro cancellazione entro sessanta giorni dalla comunicazione)). Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della societa', nonche' ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita' semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali.

Testo vigente dal 12 aprile 2025

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 41 codice antimafia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 25118/2025

    12 settembre 2025

    In caso di sequestro dell'azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all'azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura e al decreto del Tribunale.

    Art. 41 codice antimafia · Art. 2 Licenziamenti individuali · Art. 35 codice antimafia · Art. 56 codice antimafia

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 2017 al 12 aprile 2025. 7 parole tolte, 75 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: 1.Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli …

e) l'indicazione delle attivita' esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativiaggiunto: . Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a … previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario. tolto: 1-octies. Per le societa' sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause … e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civileaggiunto: . Nei casi di approvazione del programma di prosecuzione ai sensi del comma 1-sexies, il tribunale verifica con cadenza almeno annuale il perdurare delle prospettive di cui al secondo periodo del medesimo comma 1-sexies. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attivita' economica dell'azienda. Il … primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. tolto: 2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, puo', … al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosaaggiunto: . Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in … messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1. aggiunto: Nei casi di imprese mancanti di concrete possibilita' di prosecuzione o di ripresa dell'attivita' e prive di patrimonio utilmente liquidabile, il tribunale ne da' comunicazione all'ufficio del registro delle imprese, che dispone la loro cancellazione entro sessanta giorni dalla comunicazione. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che … altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro. tolto: 6-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo … di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendaliaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art41 · fonte del testo

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