Indice per libri, titoli e capi
Penale
Ordinamento penitenziario
Legge 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'
- Aggiornato al
- 30 luglio 2026
- Articoli
- 137
- Versioni storiche
- 395
Titolo I — Trattamento penitenziarioartt. 1 – 58-sexies
Capo I — Principi direttivi
- Art. 1Trattamento e rieducazione
- Art. 2Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive
- Art. 3Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
- Art. 4Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati
- Art. 4-bisDivieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)
Capo II — Condizioni generali
- Art. 5Caratteristiche degli edifici penitenziari
- Art. 6(Locali di soggiorno e di pernottamento)
- Art. 7Vestiario e corredo
- Art. 8Igiene personale
- Art. 9Alimentazione
- Art. 10Permanenza all'aperto
- Art. 11Servizio sanitario
- Art. 11-bis(Comunicazioni al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)
- Art. 12Attrezzature per attività di lavoro di istruzione e di ricreazione
Capo III — Modalità del trattamento
- Art. 13Individualizzazione del trattamento
- Art. 13-bis(Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)
- Art. 14Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
- Art. 14-bis(Regime di sorveglianza particolare)
- Art. 14-ter(Reclamo)
- Art. 14-quater(Contenuti del regime di sorveglianza particolare)
- Art. 15Elementi del trattamento
- Art. 15-bis(Giustizia riparativa)
- Art. 16Regolamento dell'istituto
- Art. 17Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa
- Art. 18Colloqui, corrispondenza e informazione
- Art. 18-bisColloqui a fini investigativi
- Art. 18-ter(Limitazioni e controlli della corrispondenza)
- Art. 19Istruzione
- Art. 20Lavoro
- Art. 20-bis(Modalità di organizzazione del lavoro)
- Art. 20-terLavoro di pubblica utilità
- Art. 21(Lavoro all'esterno)
- Art. 21-bis(Assistenza all'esterno dei figli minori)
- Art. 21-ter(Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in…
- Art. 22(Determinazione della remunerazione)
- Art. 23Remunerazione e assegni familiari
- Art. 24Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
- Art. 25Peculio
- Art. 25-bis(Commissioni regionali per il lavoro penitenziario)
- Art. 25-terAssistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
- Art. 26Religione e pratiche di culto
- Art. 27Attività culturali, ricreative e sportive
- Art. 28Rapporti con la famiglia
- Art. 29Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi
- Art. 30Permessi
- Art. 30-bis(Provvedimenti e reclami in materia di permessi)
- Art. 30-ter(Permessi premio)
- Art. 30-quater(Concessione dei permessi premio ai recidivi)
- Art. 31Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
Capo IV — Regime penitenziario
- Art. 32Norme di condotta dei detenuti e degli internati Obbligo di risarcimento del danno
- Art. 33Isolamento
- Art. 34Perquisizione personale
- Art. 35(Diritto di reclamo)
- Art. 35-bisReclamo giurisdizionale
- Art. 35-ter(Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)
- Art. 36Regime disciplinare
- Art. 37Ricompense
- Art. 38Infrazioni disciplinari
- Art. 39Sanzioni disciplinari
- Art. 40Autorità competente a deliberare le sanzioni
- Art. 41Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione
- Art. 41-bis(Situazioni di emergenza)
- Art. 42Trasferimenti
- Art. 42-bis(Traduzioni)
- Art. 43Dimissione
- Art. 44Nascite, matrimoni, decessi
Capo V — Assistenza
Capo VI — Misure alternative alla detenzione e remissione del debito
- Art. 47(Affidamento in prova al servizio sociale)
- Art. 47-bisAffidamento in prova in casi particolariabrogato
- Art. 47-ter(Detenzione domiciliare)
- Art. 47-quater(Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria)
- Art. 47-quinquies(Detenzione domiciliare speciale)
- Art. 47-sexies(Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo)
- Art. 48Regime di semilibertà
- Art. 49Ammissione obbligatoria al regime di semilibertàabrogato
- Art. 50(Ammissione alla semilibertà)
- Art. 50-bisConcessione della semilibertà ai recidiviabrogato
- Art. 51Sospensione e revoca del regime di semilibertà
- Art. 51-bisSopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà
- Art. 51-terSospensione cautelativa delle misure alternative
- Art. 51-quaterDisciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative
- Art. 52Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà
- Art. 53Licenze agli internati
- Art. 53-bisComputo del periodo di permesso o licenza
- Art. 54(Liberazione anticipata)
- Art. 55(Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata.) Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale
- Art. 56Remissione del debitoabrogato
- Art. 57Legittimazione alla richiesta di misure
- Art. 58Comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza
- Art. 58-bissenza rubricaabrogato
- Art. 58-terPersone che collaborano con la giustizia
- Art. 58-quater(Divieto di concessione di benefici)
- Art. 58-quinquies(Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare). 1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale
- Art. 58-sexies(Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti)
Titolo II — Disposizioni relative alla organizzazione penitenziariaartt. 59-91
Capo I — Istituti penitenziari
- Art. 59Istituti per adulti
- Art. 60Istituti di custodia preventiva
- Art. 61Istituti per l'esecuzione delle pene
- Art. 62Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive
- Art. 63Centri di osservazione
- Art. 64Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza
- Art. 65Istituti per infermi e minorati
- Art. 66Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti
- Art. 67Visite agli istituti
- Art. 67-bis(Visite alle camere di sicurezza). 1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza
Capo II — Giudici di sorveglianza
- Art. 68(Uffici di sorveglianza)
- Art. 69(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza)
- Art. 69-bisProcedimento in materia di liberazione anticipata
- Art. 70(Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza)
- Art. 70-bis(Presidente del tribunale di sorveglianza)
- Art. 70-ter(Nuove denominazioni)
Capo II-bis — Procedimento di sorveglianza
- Art. 71(Norme generali)
- Art. 71-bis(Udienza). L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonché, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento. L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione
- Art. 71-ter(Ricorso per cassazione). 1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-ter e 69, comma 6, l'amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 640 del codice di procedura penale. Si applica, altresì, l'ultimo comma dell'articolo 631 del codice di procedura penale
- Art. 71-quater(Comunicazioni). Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuati ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale
- Art. 71-quinquiessenza rubricaabrogato
- Art. 71-sexies(Inammissibilita'). Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo…
Capo III — Esecuzione penale esterna ed assistenza
- Art. 72(Uffici locali di esecuzione penale esterna)
- Art. 73Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
- Art. 74Consigli di aiuto sociale
- Art. 75Attività del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria
- Art. 76Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto
- Art. 77Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale
- Art. 78Assistenti volontari
Capo IV — Disposizioni finali e transitorie
- Art. 79(Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza). Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68
- Art. 80Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena
- Art. 81Attribuzioni degli assistenti sociali
- Art. 82Attribuzioni degli educatori
- Art. 83Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori
- Art. 84Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti
- Art. 85Accesso alla carriera direttiva di servizio sociale
- Art. 86Personale per gli uffici di sorveglianza
- Art. 87Norme di esecuzione
- Art. 88Attuazione dei ruoli del personale
- Art. 89Norme abrogate
- Art. 90Esigenze di sicurezzaabrogato
- Art. 91Copertura finanziaria
