Art. 4-bis — Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti

L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresi' in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunita' di detti reati. 80 102 100 113 I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, nonche' il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresi' la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualita' di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresi' la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato. 1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purche' non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 415, secondo comma e 415-bis, 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, 628-bis e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell'osservazione scientifica della personalita' condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. 130 Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche' agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato e' detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato e' stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresi' il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante e' detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attivita' economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitivita' di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessita' degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, e' onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresi' le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato e' detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonche' le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. 2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando e' richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi piu' di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo e' divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando e' richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato gia' ammesso a fruirne e non sono decorsi piu' di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo grado.In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero puo' partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 OTTOBRE 2022, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 DICEMBRE 2022, N. 199.

Gli interventi su questo articolo(10)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 357 (in G.U. 1a s.s. 03/08/19949, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata.

Corte Costituzionale

28

La Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio - 1 marzo 1995, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1995, n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita' operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata.

Corte Costituzionale

30a

La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 dicembre 1995, n. 504 (in G.U. 1ª s.s. 20/12/1995, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito ad opera dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi ne abbiano gia' fruito in precedenza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata".

Corte Costituzionale

34

La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il beneficio della semiliberta' possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata.

Corte Costituzionale

39

La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 137 (in G.U. 1a s.s. 28/04/1999, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalita' organizzata.

Corte Costituzionale

80

La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 239 (in G.U. 1a s.s. 29/10/2014, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 1, "nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della medesima legge". Ha inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 1, "nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti".

Successivamente la Corte Costituzionale

102

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 12-26 febbraio 2020, n. 32 (in G.U. 1ª s.s. 04/03/2020, n. 10), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b) della L. 9 gennaio 2019, n. 3 (che ha disposto la modifica del presente articolo, comma 1) "in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta') si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale" e, "nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano gia' raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso".

Corte Costituzionale

100

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 ottobre - 4 dicembre 2019, n. 253 (in G.U. 1ª s.s. 11/12/2019, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti". Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti".

113

Il D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto".

Corte Costituzionale

130

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 5 maggio 2026, n. 68 (in G.U. 1ª s.s. 6/5/2026, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater del codice penale cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.".

Testo vigente dal 7 maggio 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 68/2026

    Ha colpito questo articolo
    5 maggio 2026

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater cod. pen. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen. La disciplina censurata dal Tribunale di Catanzaro – sottraendo i condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne, anche nei casi di minore gravità, alla regola generale della sospensione dell’ordine di esecuzione e precludendo loro per il primo anno di detenzione di fare domanda di ammissione alle misure alternative – è intrinsecamente irragionevole in quanto, a fronte della eterogeneità delle condotte riconducibili alla fattispecie in esame che il legislatore ha inteso valorizzare proprio con la previsione dell’attenuante della minore gravità, non si può presumere che la pericolosità del condannato sia sempre e comunque tale da rendere necessaria la detenzione in carcere per un anno. Essa, inoltre, determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di violenza sessuale (espressamente escluso dall’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit. quando sia riconosciuta la minore gravità), fattispecie non solo affine per bene giuridico tutelato e cornice edittale, ma che presuppone, nella sua forma base, l’uso di violenza o minaccia o l’abuso di autorità. La scelta legislativa nella sua irragionevolezza comporta altresì un sacrificio del tutto inutile – anche nell’ottica di un’efficace tutela della collettività – rispetto alla finalità rieducativa della pena. (Precedenti: S. 203/2025 - mass. 47221, 47223; S. 202/2025 - mass. 47308; S. 24/2025 - mass. 46688; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 3/2023 - mass. 45268; S. 32/2020 - mass. 42286; O. 14/2024 - mass. 45962; O. 67/2020 - mass. 42632; O. 29/2013 - mass. 36942).

    Art. 4-bis Ordinamento penitenziario · Art. 609-quater c.p. · Art. 656 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 253/2019

    Ha colpito questo articolo
    4 dicembre 2019

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975, sono dichiarati inammissibili - per difetto di legittimazione - gli interventi di M. D., che non è parte del giudizio a quo ma di un giudizio distinto, rinviato in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, nonché dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dell'Unione Camere Penali Italiane, in quanto non titolari di un interesse qualificato inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative) sono ammessi a intervenire i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. L'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. L'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. ( Precedenti citati: sentenze n. 206 del 2019 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 173 del 2019 e allegata ordinanza dibattimentale; ordinanza n. 204 del 2019 ). L'ammissibilità dell'intervento di un soggetto parte non del giudizio a quo, ma di un distinto giudizio, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso al contraddittorio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del rimettente. ( Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2016 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 71 del 2015 e allegata ordinanza dibattimentale, n. 33 del 2015 ).

    Art. 4-bis Ordinamento penitenziario · Art. 416-bis c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 239/2014

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    22 ottobre 2014

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost., l'art. 4- bis , comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47- quinquies della medesima legge a favore delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni. Nella misura della detenzione domiciliare speciale, infatti - pur essendo presente una finalità di reinserimento sociale del condannato, costituente l'obiettivo comune di tutte le misure alternative alla detenzione - assume un rilievo del tutto prioritario l'interesse di un soggetto debole, distinto dal condannato e particolarmente meritevole di protezione, quale quello del minore in tenera età ad instaurare un rapporto quanto più possibile "normale" con la madre (o, eventualmente, con il padre) in una fase nevralgica del suo sviluppo. Assoggettando anche la detenzione domiciliare speciale al regime "di rigore" sancito dall'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975 che subordina la concessione dei benefici penitenziari solo ove vi sia collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58- ter della medesima legge, il legislatore ha accomunato fattispecie tra loro profondamente diversificate. Tale omologazione di trattamento è senz'altro lesiva dei parametri costituzionali evocati alla luce della ratio storica primaria del regime in questione, rappresentata dalla incentivazione alla collaborazione, quale strategia di contrasto della criminalità organizzata. Infatti, un conto è che tale strategia venga perseguita tramite l'introduzione di uno sbarramento alla fruizione di benefici penitenziari costruiti unicamente in chiave di progresso trattamentale del condannato; altro conto è che la preclusione investa una misura finalizzata in modo preminente alla tutela dell'interesse di un soggetto distinto quale quello del minore in tenera età a fruire delle condizioni per un migliore e più equilibrato sviluppo fisio-psichico. Tale conclusione non muta neppure guardando all'altra ratio del regime in considerazione, collegato alla funzione rieducativa della pena. La subordinazione dell'accesso alle misure alternative ad un indice legale del "ravvedimento" del condannato (la condotta collaborativa) può risultare giustificabile quando si discute di misure che hanno di mira, in via esclusiva, la risocializzazione dell'autore della condotta illecita, mentre cessa di esserlo quando al centro della tutela si collochi un interesse "esterno" ed eterogeneo, quale è quello preso in considerazione. - Sull'istituto della collaborazione con la giustizia di cui all'art. 58- ter della legge n. 254 del 1975 ai fini della concessione dei benefici penitenziari, v. le citate sentenze nn. 135/2003, 273/2001, 39/1994 e 306/1993. - Sulla possibilità di estendere l'accesso ai benefici penitenziari anche ai casi in cui un'utile collaborazione con la giustizia risulti inesigibile, per la limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna, ovvero impossibile, per l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con la sentenza irrevocabile nonché ai casi in cui la collaborazione offerta dal condannato si riveli «oggettivamente irrilevante», v. le citate sentenze nn. 68/1995, 357/1994 e 306/1993. - Sull'art. 47- ter della legge n. 254 del 1975, v. la sentenza n. 215/1990. - Sulla misura della detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47- quinquies della legge n. 254 del 1975, v. la sentenza n. 177/2009.

    Art. 4-bis Ordinamento penitenziario · Art. 47-quinquies Ordinamento penitenziario · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 47-ter Ordinamento penitenziario

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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  16. 15 agosto 2009 — 23 ottobre 2012per 3 anni
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  20. 24 dicembre 2002 — 2 marzo 2006per 3 anni
  21. 10 settembre 2002 — 24 dicembre 2002per 4 mesi
  22. 19 aprile 2001 — 10 settembre 2002per un anno
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  24. 29 aprile 1999 — 24 novembre 2000per un anno
  25. 8 gennaio 1998 — 29 aprile 1999per un anno
  26. 21 dicembre 1995 — 8 gennaio 1998per 2 anni
  27. 9 marzo 1995 — 21 dicembre 1995per 10 mesi
  28. 4 agosto 1994 — 9 marzo 1995per 7 mesi
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  31. 13 luglio 1991 — 8 agosto 1992testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 7 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2026 al 7 maggio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 5 maggio 2026, n. 68 (in G.U. 1ª s.s. 6/5/2026, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater del codice penale cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen.".

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art4bis · fonte del testo

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