Ordinamento penitenziario

Art. 11 — Servizio sanitario

. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito e' ubicato un istituto penitenziario, e' messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicita'. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice e' in composizione collegiale, il provvedimento e' adottato dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell'imputato in udienza per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza. Se e' proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento puo' essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed e' revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumita' personale loro o altrui. Il detenuto o l'internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale. All'atto dell'ingresso nell'istituto il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, ne da' comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresi' di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in liberta'. Durante la permanenza nell'istituto, l'assistenza sanitaria e' prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalita' dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarieta' dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuita' terapeutica. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica. L'Amministrazione penitenziaria assicura il completo espletamento delle attivita' sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l'effettuazione. Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria, secondo le disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, controlla l'idoneita' dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti e' loro garantita la necessaria continuita' con il piano terapeutico individuale in corso. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono assicurati la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico. Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono messi in atto tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari, compreso l'isolamento. Il direttore dell'istituto e' immediatamente informato dell'isolamento e ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L'autorizzazione per gli imputati e' data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati e' data dal direttore dell'istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa. Il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria dispone la visita almeno due volte l'anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti. Il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria riferisce al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare, informando altresi' i competenti uffici regionali, comunali e il magistrato di sorveglianza.

Testo vigente dal 10 novembre 2018

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 47/1990

    Parametro
    2 febbraio 1990

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

    Art. 385 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 101 cost. · Art. 71-bis Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1989 al 10 novembre 2018. 385 parole tolte, 631 parole aggiunte.

tolto: Ogni Istituto penitenziario e' dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondentiaggiunto: . Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internatitolto: ; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatriaaggiunto: . La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito e' ubicato un istituto penitenziario, e' messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicita'. Ove siano tolto: necessari aggiunto: necessarie cure o accertamenti tolto: diagnostici aggiunto: sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari tolto: degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti aggiunto: presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del tolto: magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, aggiunto: giudice che procede. Se il giudice e' in composizione collegiale, il provvedimento e' adottato dal presidente. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimotolto: , aggiunto: e fino alla presentazione dell'imputato in udienzatolto: ; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione. L'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma precedente puo' disporre, quando aggiunto: per la contestuale convalida dell'arresto in flagranza. Se e' proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento puo' essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed e' revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato. Quando non vi sia pericolo di fuga, tolto: che i detenuti e gli internati trasferiti in tolto: ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura con proprio provvedimento, o con provvedimento del direttore dell'istituto nei casi di assoluta urgenza, non siano aggiunto: strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della tolto: loro incolumita' personale aggiunto: incolumita' personale loro o altrui. Il detenuto o l'internato chetolto: , non essendo sottoposto a piantonamento, si allontana dal luogo di aggiunto: diagnosi o di cura senza giustificato motivo e' punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale. All'atto dell'ingresso nell'istituto tolto: i soggetti aggiunto: il detenuto e l'internato sono sottoposti a visita medica generale tolto: allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza aggiunto: e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l'obbligo di referto, ne da' comunicazione al direttore dell'istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresi' di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all'atto della rimessione in liberta'. Durante la permanenza nell'istituto, l'assistenza sanitaria e' prestatatolto: , nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati. Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente aggiunto: con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalita' dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarieta' dei servizi e delle prestazioni, d'integrazione dell'assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuita' terapeutica. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica. L'Amministrazione penitenziaria assicura il completo espletamento delle attivita' sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l'effettuazione. Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria, secondo le disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, controlla l'idoneita' dei soggetti ai lavori cui sono addetti. tolto: I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanita' mentale. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. tolto: Alle madri e' consentito di tenere presso di si i figli fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido. L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, puo' avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanita' aggiunto: Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti e' loro garantita la necessaria continuita' con il piano terapeutico individuale in corso. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono assicurati la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico. Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono messi in atto tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari, compreso l'isolamento. Il direttore dell'istituto e' immediatamente informato dell'isolamento e ne da' comunicazione al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internatiaggiunto: , possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un tolto: sanitario aggiunto: esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. tolto: Per aggiunto: L'autorizzazione per gli imputati e' tolto: necessaria l'autorizzazione del magistrato aggiunto: data dal giudice che procede, tolto: sino alla aggiunto: e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo gradotolto: . Il medico provincialeaggiunto: , per i condannati e gli internati e' data dal direttore dell'istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all'interno degli istituti, previ accordi con l'azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa. Il direttore generale dell'azienda unita' sanitaria dispone la visita almeno due volte l'anno tolto: gli aggiunto: degli istituti di prevenzione e di penaaggiunto: , allo scopo di accertare tolto: lo stato igienico-sanitarioaggiunto: , anche in base alle segnalazioni ricevute, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive tolto: disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie tolto: dei ristretti negli aggiunto: degli istituti. Il tolto: medico provinciale riferisce aggiunto: direttore generale dell'azienda unita' sanitaria riferisce al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare tolto: al Ministero della sanita' e a quello di grazia e giustizia, informando altresi' i competenti uffici regionaliaggiunto: , comunali e il magistrato di sorveglianza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art11 · fonte del testo

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