Ordinamento penitenziario

Art. 1 — Trattamento e rieducazione

. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanita' e deve assicurare il rispetto della dignita' della persona. Esso e' improntato ad assoluta imparzialita', senza discriminazioni in ordine a sesso, identita' di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalita', condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilita', la socializzazione e l'integrazione. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. Ad ogni persona privata della liberta' sono garantiti i diritti fondamentali; e' vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della liberta'. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Testo vigente dal 10 novembre 2018

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 83/1993

    Parametro
    11 marzo 1993

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 4-bis Ordinamento penitenziario · Art. 1 Ordinamento penitenziario

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  • Ordinanza n. 483/1992

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    22 dicembre 1992

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Perugia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1992. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 24 cost. · Art. 416-bis c.p. · Art. 630 c.p. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 413/1992

    Parametro
    29 ottobre 1992

    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Ancona e al Tribunale di sorveglianza di Campobasso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992. Il presidente: CORASANITI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992 Il direttore della cancelleria: DI…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 416-bis c.p. · Art. 630 c.p.

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Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018. 63 parole tolte, 98 parole aggiunte.

aggiunto: . Il trattamento penitenziario deve essere conforme tolto: ad aggiunto: a umanita' e deve assicurare il rispetto della dignita' della persona. tolto: Il trattamento aggiunto: Esso e' improntato ad assoluta imparzialita', senza discriminazioni in ordine a tolto: nazionalita', razza e aggiunto: sesso, identita' di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalita', condizioni economiche e sociali, tolto: a opinioni politiche e tolto: a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti aggiunto: credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l'autonomia, la responsabilita', la socializzazione e l'integrazione. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. Ad ogni persona privata della liberta' sono garantiti i diritti fondamentali; e' vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno. Negli istituti l'ordine e la disciplina aggiunto: sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della liberta'. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con tolto: le esigenze predette o aggiunto: l'esigenza di mantenimento dell'ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli … con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio tolto: che aggiunto: per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitivatolto: . Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento e' attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art1 · fonte del testo

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