Ordinamento penitenziario

Art. 53 — Licenze agli internati

Agli internati puo' essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosita'. Ai medesimi puo' essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; puo' essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale. Agli internati ammessi al regime di semiliberta' possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente. Durante la licenza l'internato e' sottoposto al regime della liberta' vigilata. Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla revoca della semiliberta'. L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, e' punito in via disciplinare e, se in regime di semiliberta', puo' subire la revoca della concessione.

Testo vigente dal 9 agosto 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 219/2010

    Questione inammissibile
    17 giugno 2010

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione adottata dalla Procura generale della Corte di cassazione, non consente che siano concesse all'internato, sottoposto alla misura di sicurezza della casa di lavoro, più licenze quindicinali in via continuativa, finalizzate alla fruizione di un programma extramurario di risocializzazione ovvero di un programma terapeutico per superare la tossicodipendenza o l'alcooldipendenza. Il giudice a quo non fornisce indicazioni sulla rilevanza dell'opzione interpretativa riferita alla Procura generale della Corte di cassazione in relazione ai procedimenti principali, né attribuisce alla predetta opzione le connotazioni del diritto vivente, sicché il dubbio di legittimità costituzionale così prospettato si risolve in un improprio tentativo di ottenere dalla Corte l'avallo della diversa interpretazione della norma propugnata dal rimettente, con uso evidentemente distorto dell'incidente di costituzionalità. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni volte ad ottenere un avallo interpretativo, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 150/2009, n. 161/2007 e n. 114/2006.

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 53 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art53 · fonte del testo

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