Art. 6 — Locali di soggiorno e di pernottamento

(( I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. )) ((2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.)) 92 (( I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o piu' posti. )) (( Particolare cura e' impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a piu' posti. )) (( Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, e' preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a piu' posti. )) (( Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati e' garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano. )) ((7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124

92

con decorrenza dal 31 dicembre 2021

Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021".

Testo vigente dal 10 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018. 19 parole tolte, 94 parole aggiunte.

… con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; tolto: aerati, riscaldati ove aggiunto: areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I tolto: detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. aggiunto: 2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o piu' posti. Particolare cura e' impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a piu' posti. tolto: Agli imputati deve essere aggiunto: Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, e' preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a piu' posti. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati e' garantito il pernottamento in tolto: camere ad un posto a meno che la situazione particolare aggiunto: camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo tolto: consenta aggiunto: consentano. 7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124

    Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art6 · fonte del testo

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