Art. 90 — Esigenze di sicurezza
Articolo abrogato dalla l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Abrogato dal 31 ottobre 1986
Articolo abrogato dalla l. 10 ottobre 1986, n. 663.
Abrogato dal 31 ottobre 1986
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile, per assoluta omissione della motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 101 e 13, comma secondo, Cost. - dell'art. 90 della l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario), in quanto consente, da parte del Ministro, l'emanazione di un decreto col quale è possibile vanificare l'azione di trattamento predisposta dal Magistrato di sorveglianza nei confronti del detenuto.
Art. 13 cost. · Art. 101 cost. · Art. 90 Ordinamento penitenziario · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1975 al 31 ottobre 1986. 65 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o piu' stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art90 · fonte del testo
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