Art. 35-bis — Reclamo giurisdizionale

Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilita' della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza ((e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione interessata, a cui e' comunicato contestualmente il reclamo, e che puo' comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste)). Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) e' proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualita' del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e' ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa. La decisione del tribunale di sorveglianza e' ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non piu' soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:

  • a)ordina l'ottemperanza, indicando modalita' e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;
  • b)dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;
  • c)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 10;
  • d)nomina, ove occorra, un commissario ad acta. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza e' sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

Testo vigente dal 10 novembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 22 febbraio 2014 al 10 novembre 2018. 7 parole tolte, 24 parole aggiunte.

… penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avvisoaggiunto: , oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all'amministrazione interessata, tolto: che ha diritto di comparire ovvero di aggiunto: a cui e' comunicato contestualmente il reclamo, e che puo' comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art35bis · fonte del testo

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