Art. 42 — Trasferimenti
I trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. ((Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti piu' vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L'amministrazione penitenziaria da' conto delle ragioni che ne giustificano la deroga. Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l'amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.)) I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 1992, N. 492.
Testo vigente dal 10 novembre 2018
