Art. 69-bis — Procedimento in materia di liberazione anticipata

In occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata e' rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente. L'istanza di cui al periodo precedente puo' essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. Nel termine di novanta giorni antecedente al maturare del termine di conclusione della pena da espiare, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri che non sono gia' stati oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 e del comma 3. Il condannato puo' formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza medesima. 127 Il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio e' adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed e' comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la competenza a decidere sull'istanza prevista dal comma 1 appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, per la decisione sulla liberazione anticipata. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni del quinto e del sesto comma dell'articolo 30-bis.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

127

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 29 dicembre 2025, n. 201 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69-bis, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza medesima»".

Testo vigente dal 1 gennaio 2026

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 201/2025

    Ha colpito questo articolo
    29 dicembre 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 111, sesto comma, Cost., l’art. 69-bis, comma 3, della legge n. 354 del 1975, come sostituito dall’art. 5, comma 3, del d.l. n. 92 del 2024, come convertito, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza medesima». La disciplina censurata dai Magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Napoli – precludendo al condannato di formulare istanza di liberazione anticipata in assenza di uno «specifico interesse» diverso da quello alla determinazione del fine pena e del termine di accesso a misure alternative o a benefici penitenziari – viola la finalità rieducativa della pena che l’istituto è prioritariamente indirizzato a favorire, così determinando anche un vizio di irragionevolezza intrinseca, nonché i principi del giusto processo nella fase esecutiva. L’attuale meccanismo di valutazione globale dei semestri, infatti, fa venir meno il riscontro periodico sulla qualità del percorso trattamentale – prima assicurato dalla possibilità di una valutazione frazionata, semestre per semestre, sollecitata da una istanza dell’interessato – che costituiva per il detenuto uno stimolo importante, se positivo, a proseguire nel cammino di cambiamento intrapreso o, se negativo, a modificare il proprio comportamento; sotto diverso profilo, esso rende arduo, a distanza, in ipotesi, di molti anni dal semestre di riferimento, l’adempimento dell’obbligo di motivazione del provvedimento e l’esercizio del diritto di difesa. Non valgono ad elidere i vizi riscontrati né l’obbligo di indicare nell’ordine di esecuzione le detrazioni di cui il condannato potrà o meno fruire, perché solo la verifica periodica è idonea a segnalare le specifiche criticità riscontrate nel semestre e a consentire al condannato di superarle; né l’obbligo di comunicare il giudizio negativo dell’amministrazione, da cui la residua possibilità per il condannato di presentare istanza, perché il magistrato di sorveglianza potrebbe negare le detrazioni anche in presenza di un giudizio non negativo e dunque l’interesse del detenuto a sollecitare un valutazione sussiste anche in questo caso.

    Art. 69-bis Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 114/2026

    Questione infondata
    25 giugno 2026

    Le norme sulla competenza degli organi giudiziari, al pari di quelle che conformano istituti processuali, nel cui ambito esse rientrano, sono espressione di ampia discrezionalità legislativa, sicché la loro illegittimità costituzionale può essere dichiarata soltanto in presenza di scelte che risultino manifestamente irragionevoli. (Precedenti: S. 205/2025 - mass. 47176; S. 237/2007 - mass. 31457; S. 206/2004 - mass. 28601).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., degli artt. 69 e 69-bis ord. penit., i quali, nell’interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, assegnano la competenza a decidere sull’istanza di liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza e non al giudice dell’esecuzione penale. Come ricostruita dal diritto vivente, la previsione normativa censurata – per cui, da un lato, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, benché di natura non detentiva, consente l’applicazione dell’istituto della liberazione anticipata, e, dall’altro, è competente a provvedere sulla relativa istanza, il magistrato di sorveglianza – non risulta palesemente irragionevole, anche considerando la competenza del giudice dell’esecuzione sulla modifica e revoca della stessa. Tale distribuzione “frazionata” di competenze non appare irrazionale, ove si consideri che la pena sostitutiva de qua possiede – a differenza della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva – natura non detentiva, ciò che giustifica, per la modifica o revoca della stessa, l’intervento del giudice dell’esecuzione, svolgendosi questa con modalità interamente extramurarie. Parimenti, non irragionevole appare l’intervento del magistrato di sorveglianza in merito alla liberazione anticipata, essendo tale istituto oggetto di una competenza funzionale del medesimo, il quale dovrà considerare con attenzione il giudizio comunicatogli dall’amministrazione penitenziaria, nell’ambito, però, di una valutazione che egli dovrà compiere in autonomia, sulla base di parametri anche ulteriori rispetto alle periodiche relazioni. Del resto, la riduzione di pena conseguente all’operatività dell’istituto ex art. 54 ordin. penit. non ha gratuito carattere pietistico o paternalistico, ma rappresenta un premio allo sforzo che il condannato va facendo per adeguarsi all’opera dell’istituzione che, mediante la rieducazione, lo avvia al reinserimento sociale; pertanto risulta confermata la non incompatibilità con l’art. 27, terzo comma, Cost. della competenza del magistrato di sorveglianza, in quanto è tale organo giudiziario a porsi come dominus della verifica del percorso di risocializzazione del condannato. (Precedenti: S. 201/2025 - mass. 47178; S. 176/2024 - mass. 46436; S. 84/2024 - mass. 46180; S. 17/2021 - mass. 43462; S. 149/2018 - mass. 39985; S. 186/1995 - mass. 21446; S. 352/1991 - mass. 17493; S. 276/1990 - mass. 16685).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 69 Ordinamento penitenziario · Art. 69-bis Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 291/2005

    Questione infondata
    19 luglio 2005

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 19 dicembre 2002, n. 277 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata), sollev…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 127 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 2024 al 1 gennaio 2026.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 29 dicembre 2025, n. 201 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69-bis, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), come sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilita', nell'istanza medesima»".

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art69bis · fonte del testo

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