Non sono fondate, con riferimento agli articoli 3, 13, 24, 25, 27, commi secondo e terzo, e 113 della Costituzione e nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 14-'ter' della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) e 41-'bis', comma 2, della stessa legge introdotto nell'ordinamento penitenziario con l'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con efficacia limitata a tre anni, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1999 in forza di legge 16 febbraio 1995, n. 36. Già con le sentenze nn. 349 e 410 del 1993 e n. 351 del 1996, la Corte ha ribadito la piena sindacabilità, ad opera del giudice ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-'ter' dell'ordinamento penitenziario, dei provvedimenti ministeriali di applicazione dell'art. 41-'bis', comma 2, sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruità della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittive disposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli <<esterni>>, collegati cioè al divieto di incidere sul <<residuo>> di libertà personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualità o la quantità della pena detentiva da scontare o i presupposi per l'applicazione delle misure così dette extramurali, quanto quelli <<interni>>, discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonché dal divieto di trattamento contrari al senso di umanità e dall'obbligo di non vanificare la finalità rieducativa della pena. Infatti, con riferimento alla congruità della misura, i provvedimenti applicativi dell'art. 41-'bis', comma 2, devono essere adottati sul presupposto di specifiche esigenze emergenti di ordine e di sicurezza: esigenze che sono essenzialmente legate alla necessità di prevenire e impedire i collegamenti fra i detenuti (per i delitti specificati dall'art. 4-'bis') appartenenti a organizzazioni criminali, nonché fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà. Con riferimento agli articoli 13 e 44 della Costituzione, ogni provvedimento, anche di proroga, dovrà recare una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza. Con riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione l'applicazione del regime differenziato ex art. 41-'bis', comma 2, non comporta la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, ne' la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità, previste dall'art. 27 dello stesso ordinamento, le quali semmai dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale regime, con modalità idonee ad escludere o a ridurre al minimo i rischi dei contatti o dei collegamenti che il provvedimento ministeriale tende a prevenire. E in questo senso le misure in esame non ostacolano la possibilità di valutazione dell'effettiva partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione ai fini della liberazione anticipata. Con riferimento al detenuto in attesa di giudizio definitivo, non può invocarsi la presunzione di non colpevolezza per impedire l'applicazione di misure che non hanno natura e contenuto di anticipazione della sanzione penale, bensì solo di cautela in relazione a pericoli attuali per l'ordine e la sicurezza, collegati in concreto alla detenzione di determinati condannati o imputati per delitti di criminalità organizzata. Infine, il principio di irretroattività non si può estendere a provvedimenti che non incidono sulla qualità e quantità della pena, ma solo sulle modalità di esecuzione della pena o della misura detentiva, nell'ambito delle regole e degli istituti che appartengono alla competenza dell'amministrazione penitenziaria. red.: A. Agrò
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.