Art. 14 — Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati

((I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto piu' vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.)) Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento. ((L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilita' di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.)) E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione. E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attivita' organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza. ((Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attivita' trattamentali. Alle madri e' consentito di tenere presso di se' i figli fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido. L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identita' di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E' in ogni caso garantita la partecipazione ad attivita' trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.))

Testo vigente dal 10 novembre 2018

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018. 24 parole tolte, 151 parole aggiunte.

aggiunto: I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto piu' vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari. Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve … nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilita' di procedere tolto: ad un aggiunto: a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. tolto: Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 42. E' assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al … per categorie diverse da quelle di appartenenza. Le donne sono ospitate in istituti separati aggiunto: da quelli maschili o in apposite sezioni tolto: di istituto aggiunto: in numero tale da non compromettere le attivita' trattamentali. Alle madri e' consentito di tenere presso di se' i figli fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido. L'assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell'identita' di genere o dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E' in ogni caso garantita la partecipazione ad attivita' trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art14 · fonte del testo

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