Art. 35-ter — Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati

Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio. Quando il periodo di pena ancora da espiare e' tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresi' al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non e' soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno e' liquidato nella misura prevista dal comma 2.

Testo vigente dal 28 giugno 2014

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 35-ter, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21603/2025

    28 luglio 2025

    In tema di risarcimento del danno da inumana detenzione di cui all'art. 35-ter della l. n. 354 del 1975, spetta all'amministrazione penitenziaria, chiamata a rispondere della violazione di obblighi di protezione e di norme di comportamento, provare l'adempimento degli stessi in maniera conforme ai principi della CEDU. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva respinto la domanda risarcitoria ritenendola non provata, nonostante alcuni degli istituti penitenziari convenuti non avessero fornito le indicazioni circa le condizioni di detenzione richieste dal Tribunale adito).

    Art. 35-ter

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 226 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9218/2025

    8 aprile 2025

    In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu, il ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. rientra nella competenza non del magistrato di sorveglianza, bensì del tribunale civile del capoluogo del distretto in cui l'ex detenuto ha la residenza, che decide in composizione monocratica nelle forme previste dall'art. 737 c.p.c., attesa l'esigenza di assicurare uno strumento processuale agile ed effettivo, e la legittimazione ad avvalersene spetta a coloro che hanno subito una detenzione inumana a titolo definitivo o non definitivo, purché, nel primo caso, la pena sia cessata e, nel secondo, la custodia cautelare non sia convertibile in pena espiata. (Principio applicato in un caso in cui la persona, che aveva sofferto la custodia cautelare in condizioni inumane, non era poi stata condannata).

    Art. 35-ter · Art. 737 c.p.c. · Art. 99 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, pp. 23, 24 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 187/2024

    Questione inammissibile
    28 novembre 2024

    È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza a causa della mancata descrizione della fattispecie concreta, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Salerno, prima sez. civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 della CEDU, dell’art. 35-ter, comma 2, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui determina, in maniera rigida, nella misura di euro 8 al giorno, il risarcimento del danno spettante al detenuto che abbia subito un trattamento carcerario inumano. Il rimettente si limita a denunciare il contrasto della norma censurata con i detti parametri omettendo qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta del giudizio e non dando, pertanto, conto del fatto dell’applicabilità della norma nel processo principale. (Precedente: S. 190/2023 - mass. 45782).

    Art. 35-ter Ordinamento penitenziario · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 83/2017

    Questione infondata
    13 aprile 2017

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per mancata interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - proposta in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non consentirebbe agli internati di esperire il rimedio risarcitorio ivi previsto contro la detenzione in condizioni disumane subita in violazione dell'art. 3 CEDU. Il rimettente ha dichiaratamente escluso che la formulazione letterale dell'art. 35-ter lasci un margine interpretativo nel senso di includere l'internato fra i suoi destinatari, sicché la questione è ammissibile, ma rimane da verificare se davvero la disposizione censurata non si presti all'interpretazione costituzionalmente conforme. Quando il rimettente prospetta la via dell'interpretazione adeguatrice, ma esclude che essa sia percorribile, la questione incidentale di legittimità costituzionale che ne deriva non può ritenersi inammissibile a causa della erroneità di tale conclusione. In questo caso infatti il giudice a quo ha assolto al proprio dovere di motivazione sui requisiti di ammissibilità, e lo stabilire se l'interpretazione conforme è o non è praticabile attiene al merito, e non all'ammissibilità, della questione sollevata. ( Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 240 del 2016, n. 95 del 2016, n. 45 del 2016 e n. 262 del 2015 ).

    Art. 35-ter Ordinamento penitenziario · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 204/2016

    Questione infondata
    21 luglio 2016

    Non è fondata, perché basata su un erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato - in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - nella parte in cui «non prevede, nel caso di condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano già scontato una frazione di pena che renda ammissibile la liberazione condizionale, il ristoro economico previsto dal comma 2 dell'art. 35- ter o.p.». Sulla base di una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma impugnata, coincidente nella specie con gli esiti cui conduce l'interpretazione logico-sistematica, va riconosciuta la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento di ristoro economico nel caso di periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane, anche in mancanza di qualsiasi collegamento con un'effettiva riduzione del periodo detentivo, come avviene nell'ipotesi di soggetto sottoposto a pena perpetua. L'erroneità dell'interpretazione del giudice remittente e la validità, quindi, della piena autonomia del ristoro pecuniario a prescindere da una riduzione della pena da espiare, si desume anche da quanto sancito dall'ultimo periodo del secondo comma della norma impugnata. Tale disposizione, infatti, riconosce la competenza del magistrato di sorveglianza ad adottare il provvedimento economico di risarcimento del danno in forma pecuniaria, pure in mancanza di qualsiasi collegamento con un'effettiva riduzione del periodo detentivo, come nel caso in cui la pena non può essere ridotta perché il periodo di detenzione trascorso in condizioni disumane è stato inferiore a quindici giorni. Sull'ammissibilità della questione di legittimità laddove il giudice, pur cimentandosi con il tentativo di conferire alla disposizione censurata un significato compatibile con i princípi costituzionali, reputa tale tentativo impraticabile in considerazione della formulazione letterale o dello spirito della disposizione, v. la citata sentenza n. 95/2016.

    Art. 35-ter Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art35ter · fonte del testo

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