Art. 56 — Remissione del debito
Articolo abrogato dal d.p.r 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
I condannati che non hanno sofferto alcun periodo di carcerazione, ne' a titolo di custodia cautelare ne' a titolo di espiazione di pena, in ragione della non gravità del reato commesso e della minore pericolosità sociale, appaiono maggiormente meritevoli della concessione del beneficio della remissione del debito per spese di giustizia, concedibile, al contrario, solo a quei condannati che abbiano subito detenzione carceraria essendo prevista, fra i requisiti per la concessione, oltre alle disagiate condizioni economiche, anche la regolare condotta tenuta durante la detenzione. Tale preclusione, risulta, quindi, irragionevolmente discriminatoria, anche in considerazione del fatto che, per effetto di sentenze della Corte costituzionale, il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere oggi concesso indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o custodia cautelare, dovendosi invece ritenere che l'esigenza di evitare che la necessità di far fronte alle spese processuali, talora ingenti, possa interferire o addirittura compromettere il ravvedimento del condannato, debba valere anche per il condannato che non abbia subito carcerazione così come vale per colui che la carcerazione ha sofferto. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 56 l. 26 luglio 1975, n. 354, come modif. dall'art. 19 l. 10 ottobre 1986, n. 663 - nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, al condannato possano essere rimesse le spese del procedimento se, in presenza del presupposto delle "disagiate condizioni economiche", abbia serbato in libertà una "condotta regolare". - Sulla possibilità dell'affidamento in prova anche indipendentemente dalla detenzione, e di valutazione della personalità del condannato anche in stato di libertà: S. n. 569/1989 e O. n. 303/1990.
Art. 56 Ordinamento penitenziario · Art. 19 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., nei confronti dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) come sostituito dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, secondo il principio di diritto affermato al riguardo dalla Corte di cassazione, obbliga il decidente, nella valutazione della condotta del condannato ai fini della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere, a tener conto della sola condotta "strettamente carceraria" e non quindi di quella tenuta in libertà. Riguardo alla censura formulata sotto il primo profilo, secondo cui per effetto della denunciata preclusione potrebbe essere ingiustamente premiato con la remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere anche chi, dopo una detenzione caratterizzata da regolare condotta, abbia -come nel caso di specie- continuato a delinquere, si rileva che la generica finalità di recupero del reo, alla cui realizzazione l'istituto in questione pure indubbiamente concorre, resta qui sullo sfondo, poiché il legislatore è evidentemente mosso dall'obiettivo, più specifico e immediato, consistente nell'incentivazione al mantenimento della disciplina carceraria, incentivazione che potrebbe risultare in qualche misura attenuata se l'eventualità della ricompensa costituita dalla remissione delle spese di mantenimento fosse subordinata alla valutazione di comportamenti non più riferibili alla detenzione. Mentre, riguardo alla censura avanzata, sotto il secondo profilo, per la ritenuta irragionevole disparità di trattamento che verrebbe a crearsi tra il condannato che abbia subito un qualche periodo di detenzione e il condannato che non sia stato sottoposto ad alcuna restrizione, è evidente che tale disparità può bensì verificarsi - come la Corte ha riconosciuto nella sentenza (n. 342 del 1991) di illegittimità costituzionale, in altra parte, dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario - nella diversa ipotesi della remissione del debito per spese processuali richiesta da condannati che non abbiano sofferto alcun periodo di carcerazione, ma non ai fini della remissione delle spese di mantenimento in carcere, che la detenzione in ogni caso suppone. - Cfr. S. n. 342/1991 (già citata nel testo). red.: S. Pomodoro
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 56 Ordinamento penitenziario · Art. 19 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), "così come integrato" dall'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (Approvazione del regolamento di esecuzione della l. 26 luglio 1975, n. 354), impugnato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto prevede, per la presentazione della richiesta di remissione del debito, relativo a spese di procedimento e di mantenimento, termini perentori, individuati in relazione alla data di dimissione del condannato o dell'internato. Infatti, identica questione è stata già decisa, nel senso della inammissibilità, sul rilievo che l'art. 96 del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (novellato dall'art. 9 del d.P.R. 24 maggio 1977, n. 339) - unico precetto che stabilisca limiti di tempo, sia iniziali sia finali, per la presentazione della "richiesta" o della "proposta" di remissione del debito - è inserito in un testo normativo privo di forza di legge e come tale non suscettibile di sindacato da parte della Corte; mentre l'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non contemplando, ne' implicitamente ne' tanto meno esplicitamente, la necessità di alcuna integrazione circa i termini per l'esercizio del diritto ivi previsto, non può essere coinvolto nella proposta denuncia di illegittimità. - S. n. 51/1984.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 56 Ordinamento penitenziario · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
La norma che fissa i termini iniziale e finale per la presentazione dell'istanza di remissione del debito relativo alle spese di mantenimento va identificata esclusivamente nell'art. 96 del d.P.R. n. 431 del 1976 e non nell'art. 56 della l. n. 354 del 1975. E poiché il carattere integrativo della norma rispetto alla disciplina di fonte legislativa non basta a farne venir meno la natura regolamentare, la proposta questione di legittimità costituzionale è inammissibile perché la norma impugnata non ha forza di legge.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 56 Ordinamento penitenziario
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1991 al 1 luglio 2002. 57 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento e' rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30-ter. La relativa domanda puo' essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art56 · fonte del testo
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