Art. 13 — Individualizzazione del trattamento

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento. Nell'ambito dell'osservazione e' offerta all'interessato l'opportunita' di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonche' sulle possibili azioni di riparazione. ((Nei confronti dei condannati e degli internati e' favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa.)) L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed e' compilato il relativo programma, che e' integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione e' redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attivita' di osservazione e di trattamento.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 394/1997

    Questione inammissibile
    11 dicembre 1997

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost.. - S. n. 376/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 13 Ordinamento penitenziario · Art. 27 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2018 al 30 dicembre 2022. 16 parole aggiunte.

… sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonche' sulle possibili azioni di riparazione. aggiunto: Nei confronti dei condannati e degli internati e' favorito il ricorso a programmi di giustizia riparativa. L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art13 · fonte del testo

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