Art. 2 — Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale. Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalita', richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale. Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo. Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

Testo vigente dal 9 agosto 1975

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art2 · fonte del testo

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