Art. 52 — Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà

Al condannato ammesso al regime di semiliberta' possono essere concesse a titolo di premio una o piu' licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno. Durante la licenza il condannato e' sottoposto al regime della liberta' vigilata. Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza puo' essere revocata indipendentemente dalla revoca della semiliberta'. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.

Testo vigente dal 9 agosto 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art52 · fonte del testo

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