Art. 79 — (Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza). Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68

Di questo articolo Normattiva, da cui prendiamo i testi, nei suoi dati aperti riporta solo la rubrica: il testo non c'è ancora.

Testo vigente dal 2 febbraio 1977

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 125/1992

    Questione inammissibile
    25 marzo 1992

    In virtù della disposizione dell'art. 79 della legge 26 luglio 1979, n. 354, dichiarata transitoria, ma rimasta tutt'ora vigente, deriva, per quanto attiene specificamente alle misure alternative alla detenzione, la rigida applicazione ai minori dei limiti di pena inflitta e, rispettivamente, scontata, previsti per l'affidamento in prova e per la semilibertà, conseguendone che il regime di detenzione in carcere del minore è ingiustificatamente non differenziato rispetto a quello degli adulti, e resta perciò compressa quell'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che, alla luce dei principi costituzionali posti negli artt. 3, 27, terzo comma, 30 e 31 Cost. e degli obblighi imposti anche da convenzioni internazionali (cfr. art. 14, par. 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881), l'evolutività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono anche nella fase esecutiva del processo minorile. La evidenziata disarmonia della disciplina contenuta nell'art. 79 cit. rispetto ai principi costituzionali non può peraltro essere risolta dalla Corte, necessitando di una non consentita pronuncia additiva che modifichi le condizioni per la concessione ai minori delle misure dell'affidamento in prova e della semilibertà e spettando, invece, al legislatore di scegliere, tra la pluralità di soluzioni astrattamente possibili, quella da ritenersi più idonea al fine di condurre la disciplina in questione a coerenza costituzionale. Con l'avvertenza, tuttavia, che, ove il legislatore non provvedesse tempestivamente a varare, alla luce dei su indicati criteri, una normativa in materia, la Corte si vedrebbe costretta ad emettere una pronuncia - anche se nell'immediato preclusiva della stessa possibilità per i minori di usufruire delle misure alternative alla detenzione - interamente caducatoria. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 47, 48 e 30 della stessa legge, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione). - S. n. 204/1974.

    Art. 79 Ordinamento penitenziario · Art. 47 Ordinamento penitenziario · Art. 48 Ordinamento penitenziario · Art. 50 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 137/1980

    Questione infondata
    30 luglio 1980

    L'attribuzione della funzione di sorveglianza sulla esecuzione della pena alla apposita sezione del Tribunale per i minorenni anche nel caso che il condannato per reati commessi da minore abbia frattanto raggiunto la maggiore eta` presenta un adeguato fondamento giustificativo nell'esigenza di continuita` nella sorveglianza. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 79, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione).

    Art. 79 Ordinamento penitenziario · Art. 12 Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'articolo 385 del codice penale · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 1977

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1975 al 2 febbraio 1977. 28 parole tolte.

tolto: Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sara' provveduto con apposita legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art79 · fonte del testo

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