In virtù della disposizione dell'art. 79 della legge 26 luglio 1979, n. 354, dichiarata transitoria, ma rimasta tutt'ora vigente, deriva, per quanto attiene specificamente alle misure alternative alla detenzione, la rigida applicazione ai minori dei limiti di pena inflitta e, rispettivamente, scontata, previsti per l'affidamento in prova e per la semilibertà, conseguendone che il regime di detenzione in carcere del minore è ingiustificatamente non differenziato rispetto a quello degli adulti, e resta perciò compressa quell'esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che, alla luce dei principi costituzionali posti negli artt. 3, 27, terzo comma, 30 e 31 Cost. e degli obblighi imposti anche da convenzioni internazionali (cfr. art. 14, par. 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881), l'evolutività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono anche nella fase esecutiva del processo minorile. La evidenziata disarmonia della disciplina contenuta nell'art. 79 cit. rispetto ai principi costituzionali non può peraltro essere risolta dalla Corte, necessitando di una non consentita pronuncia additiva che modifichi le condizioni per la concessione ai minori delle misure dell'affidamento in prova e della semilibertà e spettando, invece, al legislatore di scegliere, tra la pluralità di soluzioni astrattamente possibili, quella da ritenersi più idonea al fine di condurre la disciplina in questione a coerenza costituzionale. Con l'avvertenza, tuttavia, che, ove il legislatore non provvedesse tempestivamente a varare, alla luce dei su indicati criteri, una normativa in materia, la Corte si vedrebbe costretta ad emettere una pronuncia - anche se nell'immediato preclusiva della stessa possibilità per i minori di usufruire delle misure alternative alla detenzione - interamente caducatoria. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 47, 48 e 30 della stessa legge, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione). - S. n. 204/1974.
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