Art. 23 — Remunerazione e assegni familiari

COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663. Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalita' di legge. Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalita' fissate dal regolamento. 20

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

20

La Corte Costituzionale con sentenza 3-18 febbraio 1992, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1992, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e comuni).

Testo vigente dal 27 febbraio 1992

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 49/1992

    Ha colpito questo articolo
    18 febbraio 1992

    Non può più porsi a carico dei detenuti una riduzione della mercede corrisposta per il loro lavoro, qual'è quella prevista, nella misura di tre decimi, dall'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, (abrogato dall'art. 29 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ma applicabile nella fattispecie trattandosi di remunerazione di lavoro svolto da un detenuto all'interno di uno stabilimento carcerario dal 1984 al 1986) dopo che, in seguito alla soppressione, nel 1978, della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti, il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979 ha previsto, dal 31 marzo 1979, il versamento delle ritenute in questione - in precedenza corrisposte interamente alla Cassa - attraverso il Ministero del tesoro, a enti portatori di interessi plurimi (Comuni, Province, Regioni) per essere utilizzate non per il soddisfacimento dei bisogni delle vittime di azioni delittuose ma per generiche finalità di beneficenza pubblica. Si tratta infatti di un onere che, non avendo più fondamento, per la mutata destinazione, nel dovere di solidarietà dei detenuti verso le vittime dei delitti, deve gravare sull'intera collettività e non solo sui detenuti che lavorano. Pertanto, per l'irrazionale ingiustificata discriminazione che ne consegue, in violazione dell'art. 3 Cost., tra i detti detenuti e gli altri cittadini - assorbita l'altra censura, riguardante l'art. 53 Cost. - l'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, va dichiarato illegittimo, in parte qua.

    Art. 23 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 1087/1988

    Questione infondata
    13 dicembre 1988

    ORDINAMENTO PENITENZIARIO L'art. 23 della L. n. 354 del 1975 è stato abrogato dall'art. 29 della L. 10 ottobre 1986, n. 663. Pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice remittente per una nuova valutazione della questione sollevata alla stregua dell'attuale stato della legislazione.(Questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 36 e 53, comma primo, Cost., dell'art. 23 della L.n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che la remunerazione corrisposta per il lavoro dei detenuti sia determinata nella misura di sette decimi della mercede per gli imputati e condannati, e gli altri tre decimi siano versati alle Regioni ed agli enti locali, a seguito della soppressione della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, alla quale in precedenza erano erogati, soppressione avvenuta con L. 21 ottobre 1978, n. 641).

    Art. 22 Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 23 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 291/1986

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1986

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della l. 26 luglio 1975, n. 354 - per asserito contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - "nella parte in cui, rispettivamente, dispongono che le mercedi da corrispondere per il lavoro prestato dai detenuti sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e che la remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi di quest'ultima per gli imputati e per i condannati". E ciò in quanto, dalle motivazioni delle ordinanze di rinvio (che non contengono alcun accenno alla rilevanza di tali questioni), l'oggetto del giudizio a quo appare rappresentato esclusivamente dalle denunce di illegittimità costituzionale, con la conseguenza che le questioni stesse risultano sollevate non in via incidentale, come prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 31, 32 e 33 della detta legge n. 87 del 1953. - S. nn. 256/1982, 92/1973 e 65/1964.

    Art. 22 Ordinamento penitenziario · Art. 23 Ordinamento penitenziario · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 febbraio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1986 al 27 febbraio 1992.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 3-18 febbraio 1992, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1992, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e comuni).

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art23 · fonte del testo

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