Art. 23 — Remunerazione e assegni familiari
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663. COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663. Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalita' di legge. Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalita' fissate dal regolamento. 20
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
20La Corte Costituzionale con sentenza 3-18 febbraio 1992, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1992, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e comuni).
Testo vigente dal 27 febbraio 1992
