Art. 68 — Uffici di sorveglianza

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge e hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati. Ai suddetti uffici, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente elencate negli articoli 69, 70 e 70-bis, sono assegnati magistrati di cassazione, di appello e di tribunale nonche' personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno. ((Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non puo' essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza.)) Con decreto del presidente della Corte di appello puo' essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di cassazione, di appello o di tribunale. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. Possono altresi' avvalersi, con compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari individuati sulla base dei criteri indicati nell'articolo 78, la cui attivita' non puo' essere retribuita.

Testo vigente dal 30 ottobre 2016

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 4/1986

    Questione infondata
    14 gennaio 1986

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, in rapporto all'art. 68, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (" Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà "), sollevata in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione dalla sezione di sorveglianza di Bologna con l'ordinanza in e…

    Art. 70 Ordinamento penitenziario · Art. 68 Ordinamento penitenziario · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 184/1984

    Questione inammissibile
    27 giugno 1984

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, rispettivamente sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 102, primo comma, Cost., dell'art. 68, primo comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui tali norme, considerate singolarmente e nel loro combinato disposto, anche in relazione alla tabella A allegata alla stessa legge, imponendo al magistrato di sorveglianza (nella specie a quello addetto all'ufficio di sorveglianza di Pescara) una attività itinerante esasperata, precludono e comunque menomano l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionali e giudiziarie di tale magistrato. Dette questioni infatti sono già state dichiarate inammissibili, rientrando nella discrezionalità del legislatore e non quindi nella competenza del giudice delle leggi operare scelte nell'ambito di complessi normativi. - S. n. 103/1984.

    Art. 68 Ordinamento penitenziario · Art. 69 Ordinamento penitenziario · Art. 70 Ordinamento penitenziario · Art. 74 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 103/1984

    Questione inammissibile
    11 aprile 1984

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative alle norme dell'ordinamento penitenziario riguardanti le funzioni del magistrato di sorveglianza in ordine ai reclami dei detenuti in materia di lavoro ed alle richieste di remissione del debito, trattandosi di procedimenti nei quali il magistrato esercita funzioni amministrative e non giurisdizionali. - cfr. O.n. 87/1978.

    Art. 22 Ordinamento penitenziario · Art. 23 Ordinamento penitenziario · Art. 68 Ordinamento penitenziario · Art. 69 Ordinamento penitenziario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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… nonche' personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno. aggiunto: Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non puo' essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza. Con decreto del presidente della Corte di appello puo' essere temporaneamente destinato a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art68 · fonte del testo

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